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Sentenza

Sentenza del 22/02/2022 n. 5693 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due cartelle di pagamento per recupero crediti d'imposta relative alle annualità 2002-2006. Il ricorrente deduceva l'omessa notificazione degli atti prodromici (avvisi di recupero d'imposta), contestando la validità delle notifiche effettuate in luogo diverso dalla sede legale e l'inidoneità del consegnatario a ricevere gli atti per conto della società; altresì deduceva la nullità delle sentenze per ammissione di eccezioni nuove in appello e l'esistenza di un giudicato interno sulla nullità delle notifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le notifiche fossero valide perché effettuate presso la sede effettiva della società (emergente da elementi istruttori: precedente radicamento della sede legale nel luogo, mancata comunicazione di variazione, presenza in loco di persona legata alla società che riceveva gli atti senza riserve). Ha dichiarato ammissibili in appello le deduzioni dell'Amministrazione finanziaria in quanto mere difese (non nova) dirette a confutare l'eccezione di invalidità delle notifiche. Ha inoltre escluso che sussistesse giudicato interno idoneo ad impedire la riproposizione delle questioni e ha confermato che la valutazione di fatto (attendibilità delle prove e ricostruzione della sede effettiva) è riservata al giudice di merito; infine ha precisato che la presunzione che il consegnatario sia addetto alla ricezione degli atti sussiste salvo prova contraria. Non essendovi difese svolte dall'Agenzia in Cassazione, non sono state regolate le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Criteri di legittimità invocati dal ricorrente (vizi di motivazione, violazioni di norme di diritto e vizi di motivazione sulla decisione). La Corte ha valutato i motivi alla luce della versione normativa applicabile al tempo delle sentenze impugnate e ha ritenuto infondati i profili dedotti.

  • art. 145 c.p.c.

    Regola la notifica alla persona giuridica mediante consegna a persona addetta presso la sede. La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la consegna a persona presente nella sede è presumibilmente valida come consegna a persona addetta, salvo prova contraria.

  • art. 46 c.p.c.

    Stabilisce che il luogo effettivo può essere fatto valere come sede quando la sede legale diverge. La Corte ha richiamato il principio che l'onere di provare, in caso di contestazione, che il luogo sia effettivo grava sul notificante, potendosi tuttavia fondare su presunzioni tratte da elementi fattuali.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Divieto dei 'nova' in appello: la Corte chiarisce che il divieto riguarda le domande e le eccezioni in senso proprio (nuovi fondamenti dell'atto impositivo), mentre non si estende alle mere difese o eccezioni improprie che contestano i fatti costitutivi o mirano a confutare le censure avverse; pertanto l'Amministrazione poteva proporre in appello le argomentazioni sulla regolarità della notifica.

  • art. 2697 c.c.

    Principio generale sulla distribuzione dell'onere della prova. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio per cui, una volta contestata la validità della notifica, incombe al notificante fornire prove del luogo effettivo e della qualifica del consegnatario; tale onere può essere assolto anche per via presuntiva con elementi fattuali.

  • D.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di ulteriori importi di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La notifica ad una persona giuridica effettuata presso la 'sede effettiva' è valida se dal contesto emergono elementi concreti che collegano il luogo all'attività amministrativa e direzionale della società; la prova può essere per presunzioni dedotte da elementi fattuali (es. precedente radicamento della sede, presenza di amministratori, mancata comunicazione di variazione).
  • La consegna degli atti a persona presente nella sede è presumibilmente valida come consegna a persona 'addetta' alla ricezione, salvo che la società dimostri l'assenza di qualsiasi incarico conferito a quella persona.
  • L'onere probatorio, una volta che il contribuente contesta la validità della notifica, grava sul notificante (es. Amministrazione) che deve dimostrare il collegamento fattuale del luogo e la qualifica del consegnatario; tale onere può essere assolto anche con prove documentali e presunzioni.
  • In materia tributaria il divieto dei 'nova' in appello (D.Lgs. n. 546/1992, art. 57) non impedisce all'Amministrazione di proporre in appello difese volte a confutare l'eccezione di invalidità della notifica se tali difese non introducono nuovi elementi di indagine o nuove domande, ma si limitano a sostenere la regolarità dell'atto.
  • Il giudizio di legittimità (cassazione) non è il luogo per rivalutare le valutazioni di fatto, l'attendibilità delle prove o il convincimento motivazionale del giudice di merito; le contestazioni che chiedono un nuovo esame del merito fattuale sono inammissibili.
  • Il giudicato interno si forma solo rispetto a capi decisionali dotati di autonomia e completezza: mere argomentazioni o premesse logiche della sentenza di primo grado non automatizzano un giudicato che impedisca la riproposizione della questione in grado successivo.

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