Sentenza n. 312/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso ex art. 116 c.p.a. per l'annullamento della comunicazione della Questura di Trieste dd. 16/04/2025 Prot. 0029548 – Cat 22N/P.A.S.I./2025 con cui è stata respinta l’istanza d’accesso presentata a mezzo PEC dal ricorrente in data 14/04/2025; e per l’accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- ad ottenere copia della documentazione testé indicata nonché per la condanna del Ministero dell’Interno - Questura di Trieste a rilasciare copia della documentazione richiesta con l’istanza dd. 14/04/2025, prevedendo un termine entro cui provvedere e in subordine l’eventuale nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione in caso di inerzia di quest’ultima;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Trieste all’accesso alla documentazione e alle informazioni poste a fondamento dei motivi ostativi al rilascio del passaporto e della carta d’identità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro la comunicazione con cui la Questura di Trieste aveva respinto l’istanza di accesso, chiedendo anche l’accertamento del diritto a ottenere la documentazione e la condanna dell’amministrazione al rilascio, eventualmente mediante commissario ad acta. Ha dedotto la violazione dell’art. 1 e degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Ha sostenuto di avere interesse difensivo, anche giudiziario, a conoscere i motivi del diniego del passaporto e della carta d’identità, precisando di non avere riportato condanne penali in Italia. L’amministrazione ha eccepito che l’informazione richiesta consisteva in un dato informatizzato contenuto nella banca dati interforze “Sistema d’indagine”, la cui divulgazione avrebbe potuto pregiudicare operazioni di polizia; ha inoltre sostenuto l’applicabilità della disciplina speciale della l. n. 121/1981, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle richieste relative ai dati della banca dati interforze e, in subordine, la carenza di legittimazione passiva della Questura, non titolare del trattamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha rilevato che la richiesta non riguardava un documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990, ma un dato o un’informazione contenuta in una banca dati; tali informazioni, se prive di forma documentale, sono escluse dall’accesso documentale ai sensi dell’art. 22, comma 4, della stessa legge. La fattispecie è disciplinata dalla normativa speciale sulla banca dati interforze di cui alla l. n. 121/1981. In particolare, la persona interessata può chiedere all’ufficio competente la conferma dell’esistenza dei dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l’ufficio può omettere di provvedere quando la comunicazione possa pregiudicare azioni od operazioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, informandone il Garante. Per ottenere l’eventuale rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione in forma anonima, l’interessato può rivolgersi al tribunale del luogo in cui risiede il titolare del trattamento. Secondo il TAR, il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi all’ufficio titolare della raccolta e conservazione dei dati, individuato nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, e, ove necessario, al tribunale penale competente, non alla Questura mediante il rito sull’accesso documentale. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente a sostegno dei principi di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
Definisce il documento amministrativo; la richiesta del ricorrente non è stata ricondotta dal TAR a tale nozione, riguardando un dato contenuto in una banca dati.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo
Esclude dall’accesso documentale le informazioni prive di forma documentale; il TAR ha ritenuto applicabile tale esclusione al dato informatizzato richiesto.
art. 6, comma 1, lett. a), l. 121/1981
Attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza compiti di classificazione, analisi, valutazione e diffusione delle informazioni e dei dati in materia di ordine e sicurezza pubblica e prevenzione e repressione della criminalità.
art. 7, commi 1 e 4, l. 121/1981
Individua le fonti delle informazioni e dei dati acquisibili nel sistema informativo interforze, incluse determinate informazioni provenienti da autorità e polizie estere.
art. 8, commi 1 e 2, l. 121/1981
Istituisce il Centro elaborazione dati presso il Ministero dell’Interno e ne disciplina raccolta, elaborazione, classificazione, conservazione e comunicazione dei dati ai soggetti autorizzati.
art. 9 l. 121/1981
Limita l’accesso e l’utilizzazione dei dati agli organi e soggetti autorizzati, vietandone l’impiego per finalità diverse e la circolazione fuori dai casi previsti.
art. 10, commi 3 e 4, l. 121/1981
Riconosce all’interessato il diritto di chiedere conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, consentendo tuttavia di omettere la risposta quando ciò possa pregiudicare attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità.
art. 10, comma 5, l. 121/1981
Attribuisce al tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento la competenza a disporre, ricorrendone i presupposti, rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge o regolamento.
d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378
Regolamento attuativo della l. n. 121/1981, richiamato quale disciplina integrativa delle modalità di gestione e tutela dei dati del sistema informativo interforze.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente nella pubblicazione della sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata.
Massime di principio
- L’accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 presuppone l’esistenza di un documento amministrativo; la mera richiesta di un dato o di un’informazione contenuta in una banca dati, ove priva di autonoma forma documentale, non rientra nell’ambito applicativo dell’accesso documentale e soggiace alle eventuali discipline speciali di settore.
- Per i dati personali contenuti nella banca dati interforze istituita dalla l. n. 121/1981, l’interessato deve rivolgersi all’ufficio competente per la raccolta, conservazione e gestione dei dati, chiedendo conferma della loro esistenza e comunicazione in forma intelligibile secondo l’art. 10, comma 3, della legge.
- La comunicazione dei dati personali della banca dati interforze può essere omessa quando sia idonea a pregiudicare azioni od operazioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità; in tal caso l’ufficio deve informare il Garante per la protezione dei dati personali.
- Le richieste di rettifica, integrazione, cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati personali trattati in violazione di legge o regolamento devono essere proposte davanti al tribunale individuato dall’art. 10, comma 5, l. n. 121/1981, e non mediante il rito amministrativo sull’accesso documentale.
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