Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42130/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e per difetto di motivazione: la pena era stata ridotta di un terzo nonostante la condanna riguardasse una contravvenzione a seguito di giudizio abbreviato. Fatti di causa: il ricorrente era stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n.110 per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un paio di forbici appuntite (18 cm) e un cacciavite (22 cm).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che per le contravvenzioni decise con rito abbreviato la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. è della metà e non di un terzo. Non essendo necessari accertamenti di fatto ulteriori (art. 620, lett. i), c.p.p.), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena e la pena è stata rideterminata in mesi 3 e giorni 7 di arresto ed euro 600 di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto

    Applicata nel senso che, trattandosi di contravvenzione decisa con rito abbreviato, spettava la riduzione della metà sulla pena base; la Corte d'appello aveva invece erroneamente applicato la riduzione di un terzo.

  • art. 620, lett. i), cod. proc. pen.

    Usato per giustificare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto; la Corte di cassazione ha ritenuto che la correzione della quantificazione della pena potesse essere effettuata direttamente.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma sostanziale in base alla quale è stata contestata la contravvenzione per il porto fuori dell'abitazione di oggetti atti ad offendere (forbici e cacciavite); è la fattispecie che ha qualificato il reato come contravvenzione, determinando l'applicabilità della riduzione di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p.

Massime di principio

  • Se la condanna riguarda una contravvenzione pronunciata con rito abbreviato, la riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. è del 50% e non del 33%; errori su questo punto possono giustificare ricorso per cassazione.
  • La riduzione prevista dal rito abbreviato va calcolata sulla pena base prima di eventuali successive determinazioni.
  • Quando la censura riguarda un errore di diritto o di calcolo della pena e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. i), c.p.p.
  • È strategico, in fase di difesa, verificare e contestare la corretta qualificazione della fattispecie (contravvenzione vs delitto) perché incide direttamente sulla misura della riduzione applicabile.
  • In ricorsi simili è opportuno chiedere espressamente la correzione della quantificazione della pena quando l'errore è manifesto e non necessita di approfondimenti probatori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.