Cassazione Penale, Sentenza n. 42130/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e per difetto di motivazione: la pena era stata ridotta di un terzo nonostante la condanna riguardasse una contravvenzione a seguito di giudizio abbreviato. Fatti di causa: il ricorrente era stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n.110 per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un paio di forbici appuntite (18 cm) e un cacciavite (22 cm).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che per le contravvenzioni decise con rito abbreviato la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. è della metà e non di un terzo. Non essendo necessari accertamenti di fatto ulteriori (art. 620, lett. i), c.p.p.), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena e la pena è stata rideterminata in mesi 3 e giorni 7 di arresto ed euro 600 di ammenda.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto
Applicata nel senso che, trattandosi di contravvenzione decisa con rito abbreviato, spettava la riduzione della metà sulla pena base; la Corte d'appello aveva invece erroneamente applicato la riduzione di un terzo.
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
Usato per giustificare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando non sono necessari nuovi accertamenti di fatto; la Corte di cassazione ha ritenuto che la correzione della quantificazione della pena potesse essere effettuata direttamente.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma sostanziale in base alla quale è stata contestata la contravvenzione per il porto fuori dell'abitazione di oggetti atti ad offendere (forbici e cacciavite); è la fattispecie che ha qualificato il reato come contravvenzione, determinando l'applicabilità della riduzione di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p.
Massime di principio
- Se la condanna riguarda una contravvenzione pronunciata con rito abbreviato, la riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. è del 50% e non del 33%; errori su questo punto possono giustificare ricorso per cassazione.
- La riduzione prevista dal rito abbreviato va calcolata sulla pena base prima di eventuali successive determinazioni.
- Quando la censura riguarda un errore di diritto o di calcolo della pena e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. i), c.p.p.
- È strategico, in fase di difesa, verificare e contestare la corretta qualificazione della fattispecie (contravvenzione vs delitto) perché incide direttamente sulla misura della riduzione applicabile.
- In ricorsi simili è opportuno chiedere espressamente la correzione della quantificazione della pena quando l'errore è manifesto e non necessita di approfondimenti probatori.
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