Sentenza del 12/03/2015 n. 748 - Comm. Trib. Prov. Bari
Processo - Giurisdizione - Sanzioni su crediti previdenziali - Giurisdizione tributaria - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la giurisdizione tributaria sulle sanzioni connesse a crediti previdenziali, poiché la natura previdenziale dell'obbligazione e della violazione prevale sull'autorità amministrativa che ha emesso la sanzione. Il testo non specifica ulteriori profili processuali, né indica espressamente quale parte abbia proposto il ricorso o l'esito formale del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la giurisdizione sulle sanzioni applicate per violazioni relative a crediti previdenziali. Il principio richiamato è che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, le sanzioni derivanti dalla violazione di disposizioni prive di natura tributaria non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie, anche quando siano state irrogate da uffici finanziari.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La norma è richiamata in relazione alla parte dichiarata costituzionalmente illegittima.
La giurisdizione tributaria non può estendersi a sanzioni relative a violazioni di norme non tributarie, anche se la sanzione è stata irrogata da un ufficio finanziario.
Sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
La giurisdizione tributaria deve essere individuata in base alla natura tributaria sostanziale del rapporto e della violazione, non in base all'ufficio che ha emesso l'atto sanzionatorio.
Massime di principio
- Per determinare la giurisdizione rileva la natura del rapporto e della violazione, non l'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione.
- Le sanzioni collegate a obblighi o crediti previdenziali, in quanto non tributari, non rientrano nella giurisdizione tributaria.
- La competenza delle commissioni tributarie non può essere estesa a controversie estranee alla materia tributaria mediante un'interpretazione ampia della normativa processuale.
- In una situazione analoga occorre verificare la natura sostanziale dell'obbligazione contestata e individuare il giudice competente secondo la disciplina previdenziale o ordinaria applicabile.
Testo integrale
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