Sentenza del 27/12/2019 n. 34484 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava, limitatamente all'anno 2003 e al trattamento IVA dei servizi telefonici, la decisione della CTR che aveva escluso l'extraterritorialità del servizio rifatturato alla S. s.r.l. La ricorrente sosteneva che il servizio fosse utilizzato da un committente finale situato fuori dall'Unione Europea e che, pertanto, fosse applicabile il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. f-bis). Contestava inoltre la valutazione dell'onere della prova, ritenendo sufficienti le scritture private intercorse con la S. s.r.l. e il riferimento alle operazioni svolte da quest'ultima con un operatore statunitense.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la disposizione invocata dalla società disciplinava una fattispecie diversa, relativa a servizi resi da soggetti domiciliati fuori dalla Comunità a destinatari anch'essi esteri. Nel caso esaminato, invece, il servizio era stato fatturato da operatori italiani alla società contribuente e poi rifatturato a una società italiana. Ai fini della territorialità IVA rilevava quindi il luogo dell'effettivo utilizzo del servizio, individuato nel luogo di partenza del traffico o in quello di distribuzione delle schede o degli strumenti tecnici. La CTR aveva correttamente rilevato l'assenza di prove, anche indiziarie, che il traffico rifatturato fosse effettivamente coincidente con servizi utilizzati fuori dall'Unione Europea. Le scritture private non potevano sostituire la prova oggettiva dell'extraterritorialità. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d)
le prestazioni di servizi di telecomunicazione ... si considerano effettuate nel territorio dello Stato ... a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica Europea
La norma considera territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni di telecomunicazione rese a soggetti italiani, salvo che il contribuente dimostri l'effettivo utilizzo del servizio fuori dalla Comunità Europea.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. f-bis)
le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità ... si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati
La disposizione riguarda una specifica ipotesi di prestazioni rese da soggetti esteri a destinatari esteri e non si applica automaticamente quando il prestatore o il destinatario intermedio sono soggetti italiani. In materia di telecomunicazioni, l'utilizzo si collega al luogo dal quale il servizio parte o nel quale vengono distribuiti i mezzi tecnici necessari.
Direttiva 77/388/CEE, art. 9, paragrafi 2, 3 e 4
sono considerate prestazioni di servizi di telecomunicazioni le prestazioni di servizi che rendono possibile la trasmissione, l'emissione o la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura
La disciplina europea individua regole speciali di territorialità per i servizi di telecomunicazione e consente agli Stati membri di considerare effettuati nel territorio nazionale i servizi formalmente destinati all'estero quando l'effettivo utilizzo e impiego avvengono nello Stato.
Codice civile, art. 2697
chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
L'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione o della non imponibilità IVA, inclusa l'effettiva utilizzazione del servizio all'estero, grava sul contribuente che invoca il trattamento fiscale favorevole.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione dall'IVA per servizi di telecomunicazione non è sufficiente indicare che il cliente finale o un operatore collegato si trova all'estero: occorre provare concretamente dove il servizio è stato effettivamente utilizzato.
- Quando intervengono più soggetti nella catena di fatturazione, la localizzazione fiscale deve essere verificata per la specifica prestazione rifatturata, senza presumere che essa coincida con altre operazioni svolte dal destinatario intermedio.
- Accordi o dichiarazioni private tra le parti possono documentare l'operazione, ma non sostituiscono la prova oggettiva del luogo di utilizzo del servizio e non possono trasferire contrattualmente gli obblighi fiscali.
- Il roaming internazionale o il coinvolgimento di un operatore straniero non dimostrano di per sé l'extraterritorialità: occorre individuare il luogo di partenza del traffico, di utilizzo effettivo o di distribuzione degli strumenti tecnici.
- In generale, chi invoca un'esenzione, una non imponibilità o un'eccezione alla regola ordinaria di territorialità IVA deve fornire una documentazione analitica e verificabile, idonea a collegare le singole prestazioni al luogo estero di effettivo utilizzo.
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