Cassazione Penale, Ordinanza n. 09854/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per avere messo a disposizione l'abitazione in cui un latitante si nascondeva per sottrarsi all'esecuzione di un ordine di carcerazione. Il primo motivo dei ricorsi riproponeva censure già esaminate e confutate in appello sulla ricostruzione indiziaria della condotta; veniva inoltre dedotta la mancata o insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, in particolare per uno dei ricorrenti, anche richiamando la collaborazione prestata in relazione all'accertamento di un allaccio abusivo di energia elettrica. La difesa in memoria insisteva soprattutto su questo profilo relativo alle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente confutate dalla Corte di appello, la quale aveva logicamente valorizzato gli elementi che consentivano di affermare che gli imputati avevano fornito l'abitazione al latitante per sottrarlo all'esecuzione dell'ordine di carcerazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche, osservando che la decisione di merito aveva esplicitato la gravità della condotta, il profilo personologico, i precedenti penali e l'irrilevanza della collaborazione richiamata dalla difesa. Conseguentemente, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La condotta contestata è descritta come aiuto a un latitante per sottrarsi all'esecuzione dell'ordine di esecuzione, cioè un fatto riconducibile all'evasione/favoreggiamento dell'evasione in senso sostanziale.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito valorizzi negativamente la gravità della condotta, i precedenti penali e il profilo personologico dell'imputato, con motivazione ritenuta sufficiente dalla Corte di cassazione.
art. 99 c.p.
La conferma dei presupposti della recidiva è stata richiamata quale elemento valutato dal giudice di merito nella complessiva commisurazione del trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già specificamente disattese con motivazione logica e coerente dal giudice di appello, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice faccia riferimento alla gravità della condotta, ai precedenti penali, al profilo personologico dell'imputato e all'assenza di elementi positivi significativi.
- La collaborazione dell'imputato su un profilo fattuale marginale o non decisivo non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche se il giudice ne apprezza la scarsa rilevanza rispetto al complessivo quadro negativo.
- Quando il giudice di merito esplicita, anche in modo sintetico ma intelligibile, le ragioni del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle attenuanti, la censura di mancanza di motivazione è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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