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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04874/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006: uno emesso nei confronti di una società immobiliare per IRES, IRAP e IVA e gli altri nei confronti dei soci per IRPEF, in ragione della partecipazione sociale. L’Ufficio aveva rettificato i ricavi ritenendo che i prezzi dichiarati negli atti di vendita di immobili fossero inferiori ai valori desumibili dalle quotazioni OMI. La CTR del Molise aveva rigettato l’appello principale dell’Agenzia e accolto l’appello incidentale di società e soci, osservando che il solo scostamento tra valori dichiarati e valori OMI integra una presunzione semplice insufficiente, da sola, a sorreggere l’accertamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per asserita mancanza di motivazione della CTR sul perché dell’accoglimento dell’appello incidentale dei contribuenti; 2) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell’art. 54, comma 3, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i valori OMI, se corroborati da ulteriori indizi, possono fondare un accertamento analitico-induttivo e determinare l’inversione dell’onere della prova. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i controricorsi e la memoria dei contribuenti per difetto di valida procura e per tardività, ma ha comunque respinto il ricorso dell’Agenzia: ha considerato sufficiente la ratio decidendi della CTR, perché fondata sul rilievo che l’Ufficio aveva utilizzato il solo scostamento dai valori OMI senza ulteriori elementi indiziari; ha ribadito che, dopo la modifica normativa richiamata, il maggior reddito derivante dalla cessione di immobili non può essere accertato soltanto sulla base delle quotazioni OMI, richiedendo altri elementi gravi, precisi e concordanti; ha inoltre osservato che il motivo dell’Ufficio era generico, poiché l’avviso non era adeguatamente riportato o localizzato e, per quanto depositato, non conteneva la specificazione degli ulteriori indizi.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha escluso il vizio motivazionale della sentenza d’appello, perché la motivazione, pur sintetica, consentiva di comprendere che la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio e accolto quello dei contribuenti in ragione dell’insufficienza del solo riferimento ai valori OMI. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui lo scostamento tra prezzo dichiarato e quotazioni OMI non basta, da solo, a dimostrare un maggior corrispettivo in un accertamento analitico-induttivo, occorrendo ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha inoltre rilevato che l’Agenzia non aveva articolato in modo specifico la censura, limitandosi a richiamare in modo sintetico l’avviso di accertamento senza allegarlo adeguatamente né indicare elementi utili a verificarne il contenuto. È stato disposto che non vi fossero spese, in ragione della inammissibilità dei controricorsi e della memoria dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha escluso la nullità della sentenza d’appello perché la motivazione, pur non perfetta formalmente, rendeva comunque intelligibile la ratio decidendi.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stato applicato come parametro del contenuto motivazionale delle sentenze tributarie, ritenendo sufficiente la motivazione della CTR.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’accertamento induttivo/analitico-induttivo non può fondarsi sul solo scostamento dai valori OMI, ma richiede ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Anche ai fini IVA, il recupero a tassazione del maggior corrispettivo non può essere sorretto dal solo dato OMI, in assenza di altri elementi presuntivi.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere probatorio dell’Ufficio non si assolve con il solo richiamo alle quotazioni OMI; occorrono ulteriori elementi per spostare l’onere della prova sul contribuente.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La memoria dei contribuenti è stata ritenuta tardiva; la Corte ha inoltre escluso l’ammissibilità dei controricorsi per difetto di procura validamente prodotta.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il solo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nella compravendita immobiliare e i valori OMI non integra, di per sé, una presunzione grave, precisa e concordante idonea a fondare l’accertamento di un maggior reddito.
  • Per sorreggere un accertamento analitico-induttivo su cessioni di immobili, l’Amministrazione finanziaria deve allegare ulteriori elementi indiziari specifici, non essendo sufficiente il mero rinvio alle quotazioni di mercato statistiche.
  • La sentenza d’appello non è nulla per difetto di motivazione quando, pur con formulazione sintetica, consente di individuare la ratio decidendi e di comprendere le ragioni del rigetto o dell’accoglimento delle impugnazioni.
  • In cassazione, il motivo di ricorso deve rispettare il requisito di specificità: non è sufficiente un richiamo generico all’atto impositivo o una sua sintesi, occorrendo la puntuale indicazione degli elementi fattuali e documentali rilevanti.
  • Quando l’atto impositivo richiama per relationem un altro accertamento, la censura che ne contesta il contenuto deve consentire al giudice di legittimità di verificare concretamente gli elementi presuntivi posti a base della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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