Sentenza n. 2748/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta istanza PNA/ L/Q/2023/117558 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 22/05/2025 e notificato in data 22/05/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancanza dei requisiti necessari alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto nel maggio 2023 il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, era entrato in Italia e aveva ottenuto il visto. Convocato nel marzo 2025 presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, si era presentato personalmente, mentre il datore di lavoro era assente. Il ricorrente aveva depositato la documentazione relativa all'alloggio e gli era stato riferito di attendere una seconda convocazione. Non ricevendola, aveva sollecitato la Prefettura, chiedendo anche di conoscere lo stato del procedimento e, in subordine, di accedere agli atti. La Prefettura aveva quindi revocato il nulla osta il 22 maggio 2025 per mancanza dei requisiti necessari alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, violazione delle garanzie partecipative, della prassi dello S.U.I. relativa alla seconda convocazione, delle circolari ministeriali n. 2570/2006 e n. 3836/2007, dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta e aggravio ingiustificato della procedura. Ha inoltre rappresentato di essere stato assunto, il 30 aprile 2025, a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. La decisione si fonda sulla tutela della particolare condizione soggettiva del cittadino straniero che abbia agito in buona fede, sia entrato in Italia sulla base del nulla osta e si trovi destinatario della revoca dopo un lungo intervallo temporale, quando nel frattempo sia stato assunto da un diverso datore di lavoro. In tale situazione, il giudice ha ritenuto applicabili i principi di proporzionalità e ragionevolezza, non potendosi imputare al lavoratore straniero l'assenza o le mancanze del datore di lavoro originario e dovendosi valorizzare il suo positivo inserimento economico e sociale. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per l'ingresso del lavoratore straniero.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disciplina regolamentare della procedura relativa al nulla osta e al lavoro subordinato dello straniero.
art. 5 d.lgs. 286/1998
Impone di valorizzare, nella valutazione della posizione dello straniero, le sopravvenienze rilevanti e la sua condizione concreta, anche ai fini del controllo di proporzionalità e ragionevolezza della revoca.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; il testo non espone una specifica applicazione autonoma della norma da parte del TAR.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla revoca; il testo non espone una specifica applicazione autonoma della norma da parte del TAR.
Massime di principio
- Quando il nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino straniero viene revocato dopo un lungo periodo dall'ingresso in Italia, l'amministrazione deve considerare la buona fede del lavoratore e le sopravvenienze intervenute nella sua posizione.
- L'assenza o l'inadempimento del datore di lavoro originario non possono essere automaticamente imputati al lavoratore straniero che si sia presentato alla convocazione e abbia adempiuto agli oneri documentali richiesti.
- L'assunzione del cittadino straniero da parte di un nuovo datore di lavoro costituisce una sopravvenienza rilevante, da valutare nel procedimento di revoca del nulla osta in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- Nel valutare la revoca del nulla osta, l'amministrazione e il giudice devono valorizzare il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale, evitando conseguenze sproporzionate rispetto alle irregolarità non imputabili al lavoratore.
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