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Sentenza

Sentenza del 13/06/2018 n. 1053 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Appello proposto da Agente di Riscossione - Difensore esterno - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'agente della riscossione ha proposto appello contro la sentenza della CTP di Biella, che aveva accolto il ricorso della contribuente per omessa notifica delle cartelle relative a concessioni governative e diritti camerali. L'appello riguardava soltanto le cartelle relative ai diritti camerali e mirava a dimostrare, mediante la produzione in secondo grado delle relate di notifica, la regolare e tempestiva notificazione delle cartelle. La contribuente ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione processuale del soggetto che lo aveva sottoscritto e proposto. Il giudice ha verificato d'ufficio la capacità di stare in giudizio e ha rilevato che, nel processo tributario, l'agente della riscossione deve stare in giudizio direttamente o tramite la struttura territoriale sovraordinata, senza avvalersi di un difensore esterno secondo le regole ordinarie.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Equitalia per violazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 1, comma 8, del D.L. 193/2016, ritenendo inefficace l'atto di delega conferito al soggetto che aveva proposto l'impugnazione. Di conseguenza, non sono state esaminate nel merito le contestazioni sulle notifiche delle cartelle, sulla produzione di nuovi documenti in appello e sulla prescrizione dei diritti camerali. Le spese del grado sono state compensate in ragione della peculiarità e della novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'agente della riscossione sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata

    Nel processo tributario l'agente della riscossione possiede una specifica capacità di stare in giudizio e deve agire direttamente o tramite la propria struttura territoriale sovraordinata. La disposizione è stata interpretata come incompatibile con la proposizione dell'appello da parte di un soggetto esterno privo di un'efficace legittimazione processuale.

  • Art. 12, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato

    La norma conferma indirettamente che gli agenti della riscossione sono esonerati dall'obbligo ordinario di assistenza tecnica, potendo stare in giudizio secondo il regime speciale previsto dall'art. 11, comma 2.

  • Art. 1, comma 8, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

    Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Anche dopo la soppressione di Equitalia e il subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, davanti alle commissioni tributarie resta applicabile il regime speciale che impone all'agente della riscossione di stare in giudizio direttamente o tramite la struttura territoriale sovraordinata. La facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro non è stata ritenuta applicabile al patrocinio davanti alle commissioni tributarie.

  • Art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La contribuente aveva richiamato il divieto di introdurre domande nuove in appello e aveva contestato la richiesta di integrazione del contraddittorio. Tali questioni non sono state esaminate perché l'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale.

  • Art. 2946 c.c.

    La contribuente aveva invocato la prescrizione decennale dei debiti relativi alle concessioni governative. La questione è rimasta assorbita dalla pronuncia di inammissibilità dell'appello.

  • Art. 2948 c.c.

    La contribuente aveva richiamato la prescrizione quinquennale per alcune annualità dei diritti camerali. Anche questa eccezione non è stata esaminata nel merito.

  • Art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e art. 10 D.M. 11 maggio 2005, n. 54

    Le disposizioni erano state richiamate dalla contribuente a sostegno della prescrizione dei diritti camerali relativi agli anni 2004 e 2005, ma non sono state applicate concretamente poiché il giudizio si è concluso per l'inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'agente della riscossione è soggetto a un regime speciale di rappresentanza processuale: deve agire direttamente o tramite la struttura territoriale sovraordinata, salvo che una specifica disciplina consenta diversamente.
  • La proposizione di un ricorso o di un appello da parte di un soggetto esterno privo di valida legittimazione può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, senza esame delle questioni sostanziali.
  • La legittimazione e la capacità di stare in giudizio sono presupposti processuali verificabili d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, salvo il limite del giudicato interno.
  • La possibilità dell'agente della riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro non si estende automaticamente al processo tributario quando una norma speciale stabilisce modalità diverse di partecipazione al giudizio.
  • Quando il giudizio viene definito per un vizio processuale, le questioni relative alla notifica delle cartelle, alla prescrizione, alla produzione di documenti nuovi e alla fondatezza della pretesa possono rimanere assorbite e non essere valutate.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la questione processuale presenta carattere di novità o particolare peculiarità, anche se l'impugnazione è dichiarata inammissibile.

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