Sentenza n. 1098/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 1137/2024 emessa in data 3.12.2024 dal Tribunale di Siracusa nella causa iscritta al n. 1998/2022 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile che riconosceva il diritto alla carta del docente e condannava il Ministero al pagamento di € 3.885,46 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, in proporzione al servizio svolto, condannando il Ministero al pagamento di € 3.885,46 oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo. Dopo la notificazione del ricorso, il Ministero ha corrisposto la sola sorte capitale e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha contestato l'integralità dell'adempimento, deducendo il mancato pagamento degli interessi legali. Il Ministero non ha contestato tale circostanza né ha provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi del residuo credito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale di € 3.885,46, essendo stata integralmente soddisfatta durante il giudizio. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza quanto agli interessi legali, rilevando che il titolo giudiziale imponeva il loro pagamento dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo e che tale obbligo non era stato adempiuto. In applicazione delle regole sull'onere della prova, la ricorrente doveva provare la fonte del credito e allegare l'inadempimento, mentre spettava al Ministero dimostrare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a corrispondere gli interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte per un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero, anche secondo il criterio della soccombenza virtuale per la parte di credito pagata dopo l'introduzione del giudizio, e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere opera limitatamente alla parte della pretesa integralmente soddisfatta durante il giudizio; nel caso concreto, soltanto per il pagamento della sorte capitale.
art. 2697, comma 2, c.c.
Il debitore convenuto deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere; nell'ottemperanza relativa a crediti, deve quindi dimostrare l'avvenuto pagamento o altro fatto impeditivo dell'adempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito pecuniario, il creditore deve provare la fonte del diritto e la sua scadenza, mentre è sufficiente l'allegazione dell'inadempimento; spetta al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto con riguardo alla parte della pretesa integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; se il pagamento è parziale, il giudizio prosegue per la componente residua del credito prevista dal titolo.
- L'esecuzione parziale di un giudicato non esclude l'accoglimento dell'azione di ottemperanza per le obbligazioni rimaste ineseguite e consente al giudice di fissare un termine per l'adempimento e di disporre preventivamente l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
- Quando l'amministrazione esegue spontaneamente una parte del titolo soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, tale condotta può fondare la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese processuali.
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