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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32561/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. formulata da Daniele Sgura. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza rilevando numerosi precedenti penali (violenza privata, lesioni, rapina, estorsione, stupefacenti, violazioni su competizioni sportive ecc.), due revoche pregresse dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/90 per condotta colpevole, e recenti informative della Polizia di Stato di Ostuni riferenti denunce e un arresto (febbraio 2025) con rinvenimento di hashish. In appello il ricorrente ha dedotto: 1) inosservanza ed errata applicazione della legge e mancata assunzione di prova decisiva, sostenendo che dall'ultima revoca erano trascorsi otto anni (superiori ai tre anni indicati dall'art. 58‑quater ord. pen.); 2) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per non aver valorizzato la proposta positiva dell'UEPE che attestava resipiscenza e volontà di trattamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure come mera rinnovazione della valutazione di merito già compiuta dal Tribunale di Sorveglianza, non consentita in sede di legittimità: le critiche del ricorrente impugnano le valutazioni probatorie e prognostiche circa la pericolosità e la propensione a delinquere desunte dai precedenti, dalle revoche pregresse e dalle notizie di polizia successive, nonché la valutazione comparata con la relazione dell'UEPE. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che legittima il rigetto dell'affidamento quando le risultanze documentali dimostrino l'inidoneità della misura per la pericolosità e l'assenza di prospettive di esito favorevole. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen. (affidamento in prova al servizio sociale)

    La norma disciplina la concessione dell'affidamento in prova; il giudice deve operare una valutazione prognostica favorevole sulla capacità del soggetto di seguire il percorso di trattamento e di non reiterare reati. Nel caso, il Tribunale ha ritenuto che le risultanze documentali non consentissero un giudizio prognostico positivo.

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990 (affidamento terapeutico)

    Si tratta della disciplina dell'affidamento terapeutico per tossicodipendenti; il Tribunale ha richiamato le revoche pregresse ex art. 94 come indizio di insuccesso e di ripetuta inaffidabilità comportamentale.

  • art. 58‑quater ord. pen. (periodo decorso dopo revoca per nuova concessione di misure alternative)

    La norma prevede limiti temporali per poter nuovamente beneficiare di misure alternative dopo revoca. Il ricorrente ha richiamato il decorso di otto anni dall'ultima revoca rispetto al minimo triennale, ma la Corte ha ritenuto che tale dato non fosse decisivo rispetto al complesso delle risultanze probatorie che indicavano perdurante pericolosità.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 7 n. 7724/2013; Sez. 1 n. 38953/2021; Sez. 1 n. 11573/2013 ecc.)

    La giurisprudenza afferma che il Tribunale di Sorveglianza può respingere istanze di misure alternative quando le risultanze documentali evidenzino l'inidoneità della misura in presenza di accertata pericolosità o assenza di prospettive di esito favorevole. È richiesto un apprezzamento rigoroso se emergono comportamenti reiterati indicativi di propensione a delinquere; non è sufficiente l'assenza di elementi negativi, occorrono elementi positivi che giustifichino un giudizio prognostico favorevole.

Massime di principio

  • La mera dimostrazione del decorso del termine temporale previsto da norme come l'art. 58‑quater non è automaticamente decisiva: il giudice valuta il quadro complessivo, incluse revoche pregresse e comportamenti successivi.
  • Se le risultanze documentali (precedenti, revoche, informative di polizia, condotte successive) mostrano una propensione a delinquere e scarsa osservanza delle regole, il Tribunale può legittimamente respingere l'affidamento senza ulteriori approfondimenti.
  • La relazione positiva dell'UEPE è elemento rilevante ma non vincolante: deve essere valutata insieme ad altre fonti e può essere superata da elementi successivi che indicano persistenza del rischio (es. arresti o sequestri recenti).
  • In sede di ricorso per cassazione/reclamo di legittimità non è ammessa una semplice rivalutazione del merito o delle valutazioni prognostiche già compiute dal giudice di merito; occorre censurare profili di diritto o motivazioni manifestamente illogiche e non meramente non condivisibili.
  • Per aumentare le probabilità di successo in casi analoghi, il richiedente deve produrre prove concrete e aggiornate di riabilitazione stabile (percorsi terapeutici certificati, assenza comprovata di comportamenti negativi recenti, supporto sociale e occupazionale) e contestare in modo specifico e documentato le risultanze negative segnalate dalla polizia o da atti ufficiali.

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