Cassazione Civile, Ordinanza n. 01860/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il debitore esecutato aveva proposto opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. sostenendo che, dopo l'ordinanza con cui il giudice dell'opposizione a precetto aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo (un decreto ingiuntivo), il creditore aveva illegittimamente proseguito l'espropriazione immobiliare compiendo una serie di atti esecutivi: richiesta di vendita dei beni pignorati, deposito della relazione notarile, trascrizione del pignoramento e notifica dell'avviso al comproprietario del bene. Chiedeva la declaratoria di estinzione o improcedibilità dell'esecuzione, o in subordine la sua sospensione, nonché l'inefficacia/nullità degli atti compiuti dopo la sospensione del titolo e la condanna del creditore alle spese e al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva però dichiarato inammissibile la domanda di conferma della sospensione dell'esecuzione e aveva rigettato la domanda di inefficacia degli atti esecutivi, limitando di fatto l'esame al solo avviso al comproprietario. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere esaminato tutti gli atti contestati; violazione degli artt. 100 e 39 c.p.c. per negare l'interesse ad agire e non disporre litispendenza/riunione; violazione dell'art. 626 c.p.c. quanto alla nullità/inefficacia degli atti esecutivi compiuti durante la sospensione; erroneità della condanna alle spese e mancato rilievo della condotta processuale del creditore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile ogni atto depositato dopo la chiusura della camera di consiglio e ha rilevato la tardività del controricorso. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso per difetto di autosufficienza e di specificità. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo sussistente l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di declaratoria di inefficacia di tutti gli atti esecutivi compiuti dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, domanda che andava esaminata integralmente ai sensi dell'art. 112 c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Ivrea, in diversa composizione, anche per le spese. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
individua il rimedio oppositivo utilizzato per contestare atti del processo esecutivo.
art. 623 c.p.c.
richiamato in relazione alla sospensione dell'esecuzione conseguente alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
art. 626 c.p.c.
consente il compimento, durante la sospensione, dei soli atti esecutivi espressamente autorizzati dal giudice dell'esecuzione; gli atti compiuti in violazione del divieto sono contestabili.
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda; la mancata valutazione di tutti gli atti contestati integra omessa pronuncia.
art. 100 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di interesse ad agire, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 39 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di litispendenza/riunione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 273 c.p.c.
evocato per la riunione di cause pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario.
art. 370 c.p.c.
il termine per il controricorso è stato ritenuto da computarsi, nelle opposizioni esecutive, senza sospensione feriale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
art. 385, terzo comma, c.p.c.
fondamento del rinvio al giudice di merito anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 88 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di doveri di lealtà e correttezza processuale.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di spese di lite.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di compensazione delle spese.
art. 96 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo per la domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata.
art. 599 c.p.c.
richiamato con riferimento all'avviso al comproprietario del bene pignorato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il giudice deve esaminare tutte le domande e censure effettivamente formulate, senza limitarsi a un solo atto quando l'opposizione investa una pluralità di atti esecutivi compiuti in sequenza.
- La mancata pronuncia su una domanda autonoma, o su una parte della domanda relativa a specifici atti esecutivi, integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e determina la cassazione con rinvio.
- Quando si deduce la pendency di più opposizioni o la necessità di riunione/litispendenza, il ricorso per cassazione deve indicare in modo autosufficiente petitum e causa petendi del giudizio asseritamente parallelo; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo preclude la prosecuzione dell'esecuzione, salvo gli atti espressamente autorizzati; gli atti compiuti in violazione di tale regime possono essere contestati come inefficaci nell'opposizione agli atti esecutivi.
- Le statuizioni sulle spese e sulle eventuali responsabilità processuali seguono l'esito finale della controversia e vanno rideterminate dal giudice di rinvio quando la decisione di merito venga cassata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01711/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01713/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01714/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01716/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →