Sentenza n. 501/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, alla sentenza n. 470/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro nel giudizio RG. n. 2368/2023, pubblicata in data 3.4.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e ordinato l’accredito di euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 470/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva al Ministero il 12 aprile 2024 e passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il contrasto tra l’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, riconoscendo anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratto annuale o equiparato il diritto alla Carta del docente, e aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 1.000,00 nonché a rifondere parzialmente le spese di lite. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione integrale del giudicato e ha chiesto l’ordine di adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito dichiarando di avere pagato soltanto le spese di lite, senza provare l’attribuzione della Carta del docente per gli anni e gli importi riconosciuti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha quindi accertato la mancata piena esecuzione del titolo, poiché il Ministero non aveva dimostrato il riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici e gli importi spettanti. Ha ordinato al Ministero di assegnare il beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi stanziamento o modifica del bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., secondo i criteri indicati dall’Adunanza plenaria n. 15/2014. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, disporre la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello [...] della sussistenza di altre ragioni ostative
L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta: il giudice deve valutare discrezionalmente le difficoltà di adempimento, i vincoli normativi e di bilancio e le altre ragioni ostative, potendo negare o mitigare la sanzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni prima dell’esecuzione forzata dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione nazionale relativa alla Carta elettronica del docente; il giudicato posto in esecuzione aveva riconosciuto il beneficio anche ai docenti a tempo determinato annuale o equiparato.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Il giudicato civile aveva accertato il contrasto della disciplina nazionale, nella parte in cui limitava la Carta del docente ai soli insegnanti a tempo indeterminato, riconoscendo il diritto anche ai docenti a tempo determinato annuale o equiparato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è stato notificato all’amministrazione, è passato in giudicato ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare all’amministrazione di dare completa esecuzione alle statuizioni del titolo entro un termine prefissato.
- La mancata prova, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuta esecuzione integrale del giudicato è sufficiente a giustificare l’accoglimento della domanda di ottemperanza, quando risulti adempiuta soltanto una parte delle obbligazioni imposte dal titolo.
- In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di compiere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all’esecuzione, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile in astratto, ma la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico, ai vincoli normativi e finanziari e alla situazione della finanza pubblica.
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