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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12364/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Unico motivo di ricorso per violazione delle norme processuali a pena di nullità (art.606 lett. c) c.p.p.) e mancata correlazione tra imputazione e sentenza: si contestava che l'imputato era stato originariamente accusato dell'uso di un atto falso (art.489 c.p.) "senza essere concorso nella falsità", mentre la condanna, in appello e in primo grado, era stata pronunciata per falsificazione/contraffazione (artt.477 e 482), con conseguente presunto mutamento del fatto storico e lesione del diritto di difesa; inoltre si deduceva violazione per mancata applicazione degli adempimenti dell'art.423-bis c.p.p. e vizio di motivazione e di utilizzabilità della confessione/dichiarazioni spontanee.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. I giudici hanno ritenuto che la riqualificazione del fatto da uso di atto falso a falsificazione non abbia costituito atto a sorpresa: la circostanza che sui documenti fosse apposta la fotografia dell'imputato era nota e contestata sin dall'inizio, configurando una "progressione criminosa" prevedibile e non lesiva del diritto di difesa. Le dichiarazioni spontanee del ricorrente sono state ritenute utilizzabili ai sensi dell'art.350, comma 7, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.606 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; invocata per censurare nullità e violazioni processuali a pena di nullità

  • art.521 cod. proc. pen.

    Regola il principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza; la Corte distingue tra mutamento radicale del fatto e riqualificazione prevedibile che non lede il diritto di difesa

  • art.522 cod. proc. pen.

    Prevede la disciplina delle modifiche dell'imputazione; applicata nel confronto tra mutamento del fatto e semplice riqualificazione

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Consentito sinteticamente il motivo unico di ricorso; usato solo in senso formale per la strutturazione del ricorso

  • art.423-bis cod. proc. pen.

    Norma sugli adempimenti procedurali in caso di modificazione dell'imputazione in udienza preliminare; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato pregiudizio perché la riqualificazione era prevedibile

  • art.489 cod. pen.

    senza essere concorso nella falsità

    Sanziona l'uso di atto falso purché chi lo usi non sia concorso nella falsificazione; la clausola impedisce il cumulo con il reato di falsificazione per evitare il ne bis in idem sostanziale

  • artt.477 e 482 cod. pen.

    Norme sulla falsificazione/contraffazione di documenti identificativi; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la falsificazione fosse riferibile all'imputato e quindi corretta la qualificazione per falsificazione

  • art.350, comma 7, cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nel rito scelto; la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego delle dichiarazioni rese dall'imputato

  • art.111 Cost.

    Riferimento costituzionale al giusto processo invocato nella discussione sulla correlazione imputazione-sentenza; la Corte applica i principi costituzionali in combinato con la giurisprudenza europea

  • art.6 Convenzione EDU

    Principio del giusto processo della CEDU: la Corte richiama la giurisprudenza europea secondo cui la riqualificazione non viola la CEDU se era nota o prevedibile e non ha avuto effetto sorpresa

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto (es. da uso di atto falso a falsificazione) non viola la correlazione imputazione-sentenza se la nuova qualificazione era prevedibile dall'imputato e le circostanze che la fondano erano note fin dall'inizio: la tutela si concentra sul pregiudizio concreto della difesa, non su un confronto puramente letterale
  • Il principio di "progressione criminosa": alcune fattispecie (uso di atto falso vs. falsificazione) possono porsi in rapporto di alternatività o progressione; la scelta della qualifica operata dai giudici è lecita se non sorprende e non impedisce alla difesa di esercitarsi
  • Per invocare la nullità o violazione del diritto di difesa occorre dimostrare la novità sostanziale e l'effettivo pregiudizio subito dall'imputato (es. impossibilità di formulare una difesa adeguata)
  • Le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili ove la procedura lo consente (art.350 c.p.p. comma 7) e non costituiscono di per sé motivo di annullamento se ottenute nel rispetto delle garanzie procedurali
  • Rischio di ne bis in idem sostanziale: la clausola di art.489 c.p. evita il cumulo fra uso e falsificazione quando il soggetto sia anche autore della falsificazione; la qualificazione deve evitare duplicazioni punitive contraddittorie
  • In sede di impugnazione di riqualificazioni non richieste dall'accusa in appello, la Corte valuta se la nuova definizione fosse "conoscibile" o prevedibile dall'imputato; se sì, la riqualificazione non costituisce sorpresa processuale

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