Cassazione Penale, Sentenza n. 12364/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per violazione delle norme processuali a pena di nullità (art.606 lett. c) c.p.p.) e mancata correlazione tra imputazione e sentenza: si contestava che l'imputato era stato originariamente accusato dell'uso di un atto falso (art.489 c.p.) "senza essere concorso nella falsità", mentre la condanna, in appello e in primo grado, era stata pronunciata per falsificazione/contraffazione (artt.477 e 482), con conseguente presunto mutamento del fatto storico e lesione del diritto di difesa; inoltre si deduceva violazione per mancata applicazione degli adempimenti dell'art.423-bis c.p.p. e vizio di motivazione e di utilizzabilità della confessione/dichiarazioni spontanee.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. I giudici hanno ritenuto che la riqualificazione del fatto da uso di atto falso a falsificazione non abbia costituito atto a sorpresa: la circostanza che sui documenti fosse apposta la fotografia dell'imputato era nota e contestata sin dall'inizio, configurando una "progressione criminosa" prevedibile e non lesiva del diritto di difesa. Le dichiarazioni spontanee del ricorrente sono state ritenute utilizzabili ai sensi dell'art.350, comma 7, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.606 lett. c) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; invocata per censurare nullità e violazioni processuali a pena di nullità
art.521 cod. proc. pen.
Regola il principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza; la Corte distingue tra mutamento radicale del fatto e riqualificazione prevedibile che non lede il diritto di difesa
art.522 cod. proc. pen.
Prevede la disciplina delle modifiche dell'imputazione; applicata nel confronto tra mutamento del fatto e semplice riqualificazione
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Consentito sinteticamente il motivo unico di ricorso; usato solo in senso formale per la strutturazione del ricorso
art.423-bis cod. proc. pen.
Norma sugli adempimenti procedurali in caso di modificazione dell'imputazione in udienza preliminare; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato pregiudizio perché la riqualificazione era prevedibile
art.489 cod. pen.
senza essere concorso nella falsità
Sanziona l'uso di atto falso purché chi lo usi non sia concorso nella falsificazione; la clausola impedisce il cumulo con il reato di falsificazione per evitare il ne bis in idem sostanziale
artt.477 e 482 cod. pen.
Norme sulla falsificazione/contraffazione di documenti identificativi; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la falsificazione fosse riferibile all'imputato e quindi corretta la qualificazione per falsificazione
art.350, comma 7, cod. proc. pen.
Consente l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nel rito scelto; la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego delle dichiarazioni rese dall'imputato
art.111 Cost.
Riferimento costituzionale al giusto processo invocato nella discussione sulla correlazione imputazione-sentenza; la Corte applica i principi costituzionali in combinato con la giurisprudenza europea
art.6 Convenzione EDU
Principio del giusto processo della CEDU: la Corte richiama la giurisprudenza europea secondo cui la riqualificazione non viola la CEDU se era nota o prevedibile e non ha avuto effetto sorpresa
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto (es. da uso di atto falso a falsificazione) non viola la correlazione imputazione-sentenza se la nuova qualificazione era prevedibile dall'imputato e le circostanze che la fondano erano note fin dall'inizio: la tutela si concentra sul pregiudizio concreto della difesa, non su un confronto puramente letterale
- Il principio di "progressione criminosa": alcune fattispecie (uso di atto falso vs. falsificazione) possono porsi in rapporto di alternatività o progressione; la scelta della qualifica operata dai giudici è lecita se non sorprende e non impedisce alla difesa di esercitarsi
- Per invocare la nullità o violazione del diritto di difesa occorre dimostrare la novità sostanziale e l'effettivo pregiudizio subito dall'imputato (es. impossibilità di formulare una difesa adeguata)
- Le dichiarazioni spontanee sono utilizzabili ove la procedura lo consente (art.350 c.p.p. comma 7) e non costituiscono di per sé motivo di annullamento se ottenute nel rispetto delle garanzie procedurali
- Rischio di ne bis in idem sostanziale: la clausola di art.489 c.p. evita il cumulo fra uso e falsificazione quando il soggetto sia anche autore della falsificazione; la qualificazione deve evitare duplicazioni punitive contraddittorie
- In sede di impugnazione di riqualificazioni non richieste dall'accusa in appello, la Corte valuta se la nuova definizione fosse "conoscibile" o prevedibile dall'imputato; se sì, la riqualificazione non costituisce sorpresa processuale
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