Sentenza n. 1878/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - della nota del Prefetto di Vibo Valentia del 15 aprile 2021, prot. -OMISSIS-, recante informazione interdittiva antimafia; - e di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informazione interdittiva antimafia del Prefetto di Vibo Valentia del 15 aprile 2021 e diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a infiltrazioni mafiose
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
Il titolare di un’impresa individuale ha impugnato l’interdittiva antimafia e il connesso diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori. Ha dedotto, con tre motivi esaminati congiuntamente, difetto di istruttoria e di motivazione, insufficiente attualità e consistenza degli elementi indiziari e irragionevolezza della prognosi di infiltrazione, fondata su circostanze non direttamente riferibili alla gestione dell’impresa. In particolare, ha contestato il valore attribuito all’avvio di un procedimento penale per truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., non accompagnato da misure cautelari né da una sentenza di primo grado, e al rapporto di parentela con un cugino condannato per reati di mafia, deducendo l’assenza di frequentazioni significative e di cointeressenze economiche o d’affari. La Prefettura aveva inoltre richiamato controlli del titolare in compagnia di soggetti controindicati e una proposta di sorveglianza speciale a carico del cugino.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia l’interdittiva sia il diniego di iscrizione. Ha ritenuto che il quadro indiziario non raggiungesse un grado sufficiente di gravità e robustezza per sostenere, secondo una prognosi probabilistica, un pericolo concreto e attuale di infiltrazione mafiosa. L’avvio del procedimento penale per truffa aggravata, in assenza di misure cautelari o di una pronuncia di primo grado, non aveva nel caso concreto apprezzabile consistenza indiziaria; inoltre, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 178/2021, il reato ex art. 640-bis c.p. non costituisce un indice automatico di appartenenza mafiosa, pur potendo rilevare, insieme ad altri elementi, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del codice antimafia. La condanna del cugino, priva di riscontri su frequentazioni o interessi economici comuni, era insufficiente; la proposta di sorveglianza speciale era stata respinta nel 2016. Il Collegio ha inoltre rilevato che, nonostante l’ordinanza del Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello cautelare ai fini del riesame, la Prefettura non aveva riattivato il potere valutativo né motivato adeguatamente la rilevanza degli ulteriori elementi. L’accertamento prefettizio è stato quindi giudicato incompleto e non idoneo a sorreggere la prognosi interdittiva. Spese compensate per la complessità e controvertibilità delle questioni.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
l'illegittimità costituzionale della novella legislativa lascia peraltro intatto il rilievo che tale reato possiede come indice d'infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84, comma 4, cod. antimafia.
La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può essere valutata come indice di infiltrazione ai sensi della disposizione, ma non opera come automatica prova di appartenenza mafiosa e deve essere apprezzata nel quadro degli altri elementi.
art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011
a seguito di tale pronuncia della Consulta quindi, il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non costituisce, di per sé, un indice automatico di appartenenza a un'organizzazione criminale, in quanto non ha natura associativa, non richiede neppure la presenza di una organizzazione, e può riguardare anche condotte di minore rilievo;
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’intervento normativo che aveva modificato la disposizione, la condanna per il reato indicato non determina automaticamente l’appartenenza a un’organizzazione criminale.
art. 24, comma 1, lett. d), d.l. 113/2018, convertito con modificazioni dalla l. 132/2018
la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 1, lett. d), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che ha modificato l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico»
La disposizione, nella parte che includeva il reato indicato tra quelli idonei a produrre l’effetto automatico previsto dall’art. 67, comma 8, del codice antimafia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 11 settembre 2026, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La disposizione è richiamata quale base per lo svolgimento da remoto dell’udienza di smaltimento; il testo non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia richiede una prognosi induttiva e probabilistica del rischio, assistita da un attendibile grado di verosimiglianza secondo il criterio del «più probabile che non»; gli elementi valorizzati devono essere concretamente idonei, nel loro insieme, a sostenere una valutazione ragionevole e proporzionata di rischio attuale di infiltrazione.
- La mera pendenza di un procedimento penale per truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., in assenza nel caso concreto di misure cautelari o di una sentenza di primo grado, non costituisce di per sé un elemento indiziario sufficiente a fondare l’interdittiva.
- Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata in sentenza, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non costituisce un indice automatico di appartenenza mafiosa; può tuttavia essere valutato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del codice antimafia, insieme ad altri elementi indicativi di infiltrazione.
- Il rapporto di parentela con un soggetto condannato per reati di mafia non è, isolatamente, sufficiente a giustificare l’interdittiva quando non sia accompagnato da elementi concreti di frequentazione significativa, cointeressenza economica o coinvolgimento nella gestione dell’impresa.
- L’istruttoria prefettizia deve apprezzare compiutamente le circostanze rilevanti per l’impresa e la loro attualità; la mancata rivalutazione degli elementi dopo una pronuncia cautelare che dispone il riesame e la carenza di motivazione sulla loro efficacia sintomatica possono concorrere a rendere illegittima la prognosi interdittiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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