Cassazione Penale, Sentenza n. 36780/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato sostenendo di non essere mai stato posto in condizione di conoscere il procedimento che si era concluso con condanna (pena di quattro anni e multa). In sede di appello aveva già eccepito la nullità della citazione a giudizio, eccezione respinta per l'assenza di una nullità assoluta, perché le notifiche erano state inoltrate al difensore di fiducia anche se si era ritenuto erroneamente che l'imputato avesse eletto domicilio presso il difensore. La questione era già stata proposta anche in Cassazione e dichiarata inammissibile. Successivamente il ricorrente ha proposto ricorso per rescissione del giudicato (richiamando l'art. 629-bis c.p.p.), ma la Corte di appello ha ritenuto applicabile la disciplina previgente (art. 625-ter c.p.p.) e ha convertito il ricorso, attribuendo la competenza alla Corte di Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per rescissione del giudicato manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio della rescissione sia uno strumento straordinario riservato ai casi in cui l'imputato non abbia partecipato in alcuna fase al procedimento e non abbia avuto possibilità di difendersi; se invece l'imputato ha avuto conoscenza del processo (almeno nella fase di appello) e ha esercitato facoltà difensive ed eccezioni, la rescissione è incompatibile e non può essere utilizzata come duplicazione di rimedi ordinari già esperiti. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. proc. pen.
Norma indicata nel capo di imputazione (reato a carico del ricorrente). Nel testo della sentenza è citata come norma oggetto del procedimento penale che ha portato alla condanna; non incide sull'oggetto specifico del rimedio per la rescissione.
art. 625-ter cod. proc. pen.
Disciplina previgente della rescissione del giudicato che attribuiva la competenza ad altri organi (in particolare alla Corte di Cassazione). La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente al caso concreto in quanto l'atto impugnato era anteriore alla modifica normativa del 2017.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma introdotta dalla legge n. 103/2017 che disciplina la rescissione del giudicato nel nuovo assetto. Il ricorrente aveva formulato il ricorso richiamando questa disposizione, ma la Corte ha applicato la disciplina previgente per ragioni temporali/di regime transitorio.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Legge che ha riformato la disciplina della rescissione del giudicato inserendo il nuovo art. 629-bis c.p.p.; la Corte ha richiamato la data dei provvedimenti per stabilire quale regime applicare (previgente o riformato).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata per giustificare il trattamento del procedimento in forma cartolare (procedimento trattato senza udienza pubblica su base documentale).
art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105
Ulteriore richiamo alla normativa che consente il trattamento cartolare del procedimento; citata per constatare la modalità di trattazione del ricorso.
Costituzione, art. 3
Richiamata dalla difesa in argomentazioni di illegittimità costituzionale della limitazione del rimedio; la Corte ha ritenuto infondata l'obiezione in relazione alla natura straordinaria della rescissione.
Costituzione, art. 111
Richiamato dalla difesa con riferimento al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che il sistema degli ordinari rimedi garantisca adeguata tutela e che la rescissione sia limitata ai casi di totale esclusione dalla partecipazione.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamato nella prospettazione di violazione dei diritti processuali; la Corte ha ritenuto che la partecipazione effettiva al processo e l'esercizio dei rimedi ordinari escludano la necessità di applicare la rescissione in casi come quello di specie.
Direttiva UE n. 343 del 2016 (citata come Dir.UE n. 343/2016, art. 8)
Portata evocata dalla difesa in chiave di obblighi europei di tutela di diritti; la Corte non ha ritenuto che i rilievi europei giustifichino l'apertura del rimedio straordinario nella fattispecie.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato è un rimedio straordinario: è ammessa solo quando il condannato non ha partecipato in alcuna fase al procedimento e quindi non ha avuto alcuna possibilità di difendersi.
- Se l'imputato ha avuto conoscenza del processo in uno dei gradi (anche solo in appello) e ha potuto esercitare le facoltà difensive o proporre eccezioni, la rescissione non è il rimedio appropriato e sarà dichiarata inammissibile.
- Non è ammessa una duplicazione dei mezzi di impugnazione: un vizio già dedotto e deciso con rimedi ordinari non può essere riesumato con la rescissione del giudicato per ottenere un secondo esame dello stesso motivo.
- Va verificato quale disciplina procedurale è applicabile in base alla data degli atti: le modifiche legislative (es. introduzione dell'art. 629-bis) possono essere rilevanti per la competenza e la procedura da seguire.
- Prima di proporre una rescissione, il difensore deve documentare in modo chiaro ed inequivocabile la totale assenza di notifiche e la completa esclusione del cliente dal processo; senza ciò il ricorso sarà probabilmente respinto.
- Se esistono contestazioni sulle notifiche o sulla citazione a giudizio, il rimedio corretto è in primo luogo quello degli ordinari mezzi d'impugnazione e delle eccezioni processuali; la rescissione è residuale.
- Nel caso si ritenga che la normativa che limita la rescissione possa violare diritti costituzionali o convenzionali, va attentamente valutata la via e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale prima di proporre un ricorso straordinario.
- In presenza di difensore di fiducia al quale risultano inviate notifiche, è difficile sostenere l'assenza di partecipazione al processo; raccolta di prove sulla reale mancanza di comunicazioni è cruciale.
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