Cassazione Civile, Ordinanza n. 33678/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il proprietario di un immobile danneggiato da incendio aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza incendio, sulla base di una perizia contrattuale eseguita ante causam. In appello, la compagnia assicuratrice aveva ottenuto il rigetto della domanda, con ritenuta nullità del contratto per soprassicurazione dolosa ai sensi dell'art. 1909, primo comma, c.c., ritenuta rilevabile d'ufficio. Nel ricorso per cassazione l'assicurato ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio la soprassicurazione dolosa, sostenendo che la controparte non l'avesse mai eccepita e si fosse limitata a invocare gli artt. 1892 e 1893 c.c.; 2) violazione dell'art. 1909 c.c., omesso esame e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse desunto il dolo su basi meramente presuntive e su inesattezze non incidenti sul consenso; 3) violazione della disciplina dei compensi professionali per avere liquidato la fase di trattazione in primo grado pur in assenza di attività istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto in modo essenziale il contenuto delle difese di primo e secondo grado della compagnia assicuratrice, impedendo il controllo sulla dedotta novità della questione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la soprassicurazione dolosa su una pluralità di elementi indiziari valutati complessivamente, mentre il ricorso si era limitato a contestare un solo indizio in modo generico; inoltre la censura sul vizio motivazionale non rientrava nel paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Infine ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per carente esposizione del fatto processuale relativo allo svolgimento del primo grado; ha anche osservato, incidentalmente, che la doglianza sarebbe stata comunque infondata perché il compenso per la fase di trattazione spetta anche senza istruttoria effettiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1909 c.c.
La soprassicurazione dolosa è stata trattata come fattispecie idonea a incidere sulla validità/efficacia del contratto; la Corte di cassazione non ha deciso nel merito la qualificazione, ritenendo la questione irrilevante ai fini della decisione per l'inammissibilità del motivo.
art. 1892 c.c.
Norma richiamata dal ricorrente come diversa base normativa invocata dall'assicuratore nelle difese di merito; la Corte non entra nel merito del raffronto.
art. 1893 c.c.
Norma richiamata dal ricorrente come diversa base normativa invocata dall'assicuratore nelle difese di merito; la Corte non entra nel merito del raffronto.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I motivi vengono scrutinati alla luce dei limiti del ricorso per cassazione: per l'error in procedendo resta necessario il rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza; il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del paradigma legale.
art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
È richiesto che il ricorso esponga compiutamente il fatto processuale e trascriva in modo essenziale gli atti e documenti rilevanti, pena l'inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 2, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato nel terzo motivo sulla liquidazione dei compensi professionali.
art. 4, commi 1 e 5, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La Corte osserva incidentalmente che la fase di trattazione comprende anche l'eventuale attività istruttoria e che il relativo compenso spetta pure in assenza di istruttoria effettiva, essendo sufficiente la trattazione della causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, è indispensabile rispettare il principio di specificità/autosufficienza: occorre indicare e trascrivere in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo sulla decisività della censura.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su una valutazione complessiva di più elementi indiziari, non è sufficiente contestarne uno solo in modo generico.
- La prova presuntiva costituisce tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dalla legge e non mediante una mera contrapposizione di diverse letture delle risultanze probatorie.
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la fase di trattazione può essere compensata anche in assenza di attività istruttoria effettiva, essendo sufficiente che la causa sia stata trattata in quella fase.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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