Sentenza n. 3506/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento a) del provvedimento N. -OMISSIS-/D1-9 di prot. emesso in data 10 marzo 2026 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, e notificato in data 16 marzo 2026, con il quale nei riguardi del Carabiniere in servizio in ferma temporanea, -OMISSIS- -OMISSIS-, nato a Castel Volturno (CE) il 26 febbraio 2002, è stata disposta, a decorrere dal 16 marzo 2026, ai soli fini giuridici, la sanzione della “cessazione della ferma per grave mancanza disciplinare”, ai sensi degli articoli 951, comma 1 e 1357, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, senza perdita del grado, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di cessazione della ferma per grave mancanza disciplinare, con collocamento in congedo illimitato
Esito
Favorevole al ricorrente (militare sanzionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di cessazione dalla ferma, adottata mentre era pendente un procedimento penale per falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. L'addebito disciplinare riguardava l'omessa notificazione di un atto giudiziario e la formazione e trasmissione di una falsa relata di notifica mediante applicativo informatico. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1392 e 1393, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere obbligatoriamente sospeso sino alla definizione del procedimento penale, trattandosi di fatti commessi nello svolgimento delle funzioni e nell'adempimento di obblighi di servizio. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1376, 1378 e 1392 del medesimo decreto legislativo, lamentando l'incompetenza dell'autorità procedente per l'illegittima delega della contestazione degli addebiti a un organo inferiore. Con il terzo motivo, subordinato, ha contestato nel merito la sussistenza dell'illecito e la proporzionalità della sanzione, sostenendo che l'errore nella relata fosse dovuto al malfunzionamento di uno strumento d'ufficio e che mancasse il dolo. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo manifestamente fondato il primo motivo e assorbendo gli ulteriori motivi. L'art. 1393, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 66/2010 introduce, rispetto al principio generale di autonomia tra procedimento penale e disciplinare, un obbligo cogente di non promuovere o di sospendere il procedimento disciplinare quando esso riguardi atti o comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni e in adempimento di obblighi e doveri di servizio, fino alla conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili o del provvedimento di archiviazione. La notificazione di atti giudiziari è stata ritenuta un compito istituzionale tipico dell'Arma e, per il militare incaricato, uno specifico obbligo di servizio; la condotta contestata era quindi intrinsecamente collegata all'adempimento del dovere, anche se illecita nella prospettazione accusatoria. Inoltre, la tesi difensiva del malfunzionamento tecnico e dell'assenza di dolo rendeva incerta la ricostruzione del fatto e imponeva di attendere l'accertamento penale. Il nulla osta della Procura all'utilizzo degli atti penali consentiva soltanto l'acquisizione di elementi conoscitivi e non superava l'obbligo legale di sospensione. La mancata sospensione ha viziato in radice il procedimento disciplinare e, per derivazione, il provvedimento sanzionatorio finale. Il provvedimento è stato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione potrà adottare all'esito del giudizio penale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
La disposizione prevede un obbligo cogente di non promuovere o sospendere il procedimento disciplinare quando i fatti riguardano condotte poste in essere nello svolgimento delle funzioni e nell'adempimento di obblighi e doveri di servizio, fino alla definizione irrevocabile del procedimento penale o all'archiviazione.
art. 1392 d.lgs. 66/2010
La disciplina dei rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare muove dal principio generale di autonomia e separazione, derogato dall'obbligo di sospensione previsto dall'art. 1393.
art. 951, comma 1, d.lgs. 66/2010
È richiamato quale fondamento normativo della sanzione della cessazione della ferma per grave mancanza disciplinare.
art. 1357, comma 1, lettera c), d.lgs. 66/2010
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della sanzione disciplinare impugnata.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- L'obbligo di sospensione del procedimento disciplinare militare previsto dall'art. 1393, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 66/2010 opera quando i fatti oggetto dell'addebito penale e disciplinare siano commessi nello svolgimento delle funzioni e nell'adempimento di uno specifico obbligo o dovere di servizio.
- La connessione richiesta dall'art. 1393, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 riguarda non la mera riferibilità del fatto al contesto lavorativo, ma il suo collegamento intrinseco con l'esecuzione di un compito istituzionale concretamente affidato al militare.
- L'acquisizione del nulla osta dell'autorità giudiziaria all'utilizzazione degli atti del procedimento penale non elimina né attenua l'obbligo legale di sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale o all'archiviazione.
- Quando la ricostruzione del fatto o l'elemento soggettivo siano controversi e la condotta contestata si collochi al limite tra illecito e possibile errore nell'adempimento del servizio, l'accertamento penale assume carattere pregiudiziale e il procedimento disciplinare deve essere sospeso.
- La violazione dell'obbligo di sospensione previsto dall'art. 1393, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 vizia in radice il procedimento disciplinare e determina l'illegittimità derivata della sanzione finale.
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