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Sentenza

Sentenza n. 10116/2026 - Roma, Sezione 3

PER L’ACCERTAMENTO del diritto delle Amministrazioni ricorrenti al pagamento, da parte dello Stato italiano, ciascuna per la quota di propria competenza, dell’importo complessivo di euro 38.273.832,95, a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco, ex articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003, non versata nel periodo 2016-2019, ovvero del maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa; con ogni conseguente condanna.

Giustizia amministrativa202301649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata corresponsione del differenziale dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco per le annualità 2017-2019, oltre alla domanda originaria riferita al 2016 poi rinunciata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni hanno chiesto l’accertamento del diritto al pagamento di complessivi euro 38.273.832,95, o della diversa somma risultante in corso di causa, quale differenza tra quanto sarebbe spettato loro in base ai criteri percentuali previsti dall’art. 2, comma 11, della legge n. 350/2003 e quanto effettivamente assegnato per il periodo 2016-2019. Secondo i ricorrenti, le modifiche introdotte dalla legge n. 244/2007 avrebbero inciso soltanto sulle modalità contabili di assegnazione delle risorse, senza superare il criterio automatico di correlazione tra gettito dell’addizionale e somme spettanti ai Comuni aeroportuali. Essi hanno sostenuto che, dal 2017, l’art. 2, comma 617-bis, della legge n. 244/2007, introdotto dal d.lgs. n. 90/2016, mediante il rinvio all’art. 23, comma 1-bis, della legge n. 196/2009, avrebbe determinato il ritorno all’iscrizione delle entrate vincolate in specifici capitoli di bilancio e, quindi, al precedente automatismo percentuale. Hanno inoltre chiesto un’istruttoria sulla documentazione relativa ai criteri di computo degli stanziamenti e sull’eventuale mancato ricorso all’assestamento di bilancio. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di alcune amministrazioni statali e il giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 9556/2024.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente le domande di accertamento e condanna, prescindendo dall’esame specifico delle eccezioni sulla legittimazione passiva e sul giudicato esterno. Ha ritenuto ormai definito il quadro interpretativo secondo cui la legge n. 244/2007 ha superato, per il periodo successivo al 2007, l’automatismo previsto dalla legge n. 350/2003: la distribuzione delle risorse deve essere effettuata nel perseguimento dell’obiettivo legale di risparmio di 300 milioni di euro in termini di indebitamento e l’assegnazione ai Comuni sorge soltanto con il decreto ministeriale che determina l’importo spettante, avente natura costitutiva del diritto. Il Collegio ha escluso che l’art. 2, comma 617-bis, della legge n. 244/2007 abbia ripristinato, dal 2017, un automatismo percentuale. Pur comportando il rinvio all’art. 23, comma 1-bis, della legge n. 196/2009 il superamento della fase transitoria e l’applicazione delle regole generali di bilancio, tale disposizione mantiene espressamente fermo il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal comma 617. Ne deriva che anche per il periodo 2017-2019 la ripartizione richiede un provvedimento ministeriale che, tenendo conto dell’obiettivo di risparmio e degli ulteriori interessi pubblici coinvolti, stabilisca la misura delle somme spettanti. La mancata adozione del provvedimento ministeriale impedisce sia l’accertamento immediato del diritto alle somme parametrate secondo i criteri della legge n. 350/2003, sia lo svolgimento dell’istruttoria richiesta per quantificare il credito, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. I Comuni avevano inoltre rinunciato alla domanda relativa al 2016, in adesione alla precedente pronuncia del Consiglio di Stato. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 11, legge n. 350/2003

    La disposizione prevedeva il criterio di ripartizione dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco secondo parametri percentuali riferiti ai Comuni sedi del sedime aeroportuale o confinanti; tale automatismo è stato ritenuto superato dalla disciplina successiva.

  • art. 2, commi 615-617, legge n. 244/2007

    La disciplina ha istituito un modello di ripartizione non automatico, collegato all’andamento delle entrate, alla determinazione ministeriale delle risorse e al conseguimento di un risparmio annuale di 300 milioni di euro in termini di indebitamento.

  • art. 2, comma 617-bis, legge n. 244/2007

    Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall’anno 2017 ai versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

    Il rinvio alle regole generali di bilancio dal 2017 non elimina l’obiettivo di risparmio previsto dal comma 617 e non ripristina l’automatismo percentuale originario.

  • art. 23, comma 1-bis, legge n. 196/2009

    La disposizione consente l’iscrizione negli stati di previsione della spesa e dell’entrata degli importi corrispondenti alle quote di proventi finalizzati, ma opera nel rispetto dell’obiettivo di risparmio espressamente mantenuto dal comma 617-bis.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    La mancata adozione del provvedimento amministrativo necessario a determinare la misura delle somme spettanti impedisce al giudice di sostituirsi all’amministrazione nell’accertamento e nella quantificazione del credito, ostando anche alle richieste istruttorie dirette a tale quantificazione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina successiva collega la distribuzione di risorse pubbliche a obiettivi di finanza pubblica e rimette a un provvedimento ministeriale la determinazione delle somme spettanti, il diritto del destinatario non sorge automaticamente sulla base dei soli criteri percentuali previsti dalla disciplina previgente, ma con l’adozione dell’atto ministeriale di assegnazione.
  • Il rinvio alle regole generali di bilancio e all’iscrizione degli stanziamenti relativi a entrate vincolate non comporta, di per sé, il ripristino dell’automatismo sostanziale previsto dalla normativa anteriore, quando la disposizione di rinvio fa espressamente salvo il conseguimento di obiettivi di risparmio di finanza pubblica.
  • L’assegnazione di risorse provenienti da entrate vincolate può richiedere una valutazione amministrativa complessiva, orientata al bilanciamento tra la destinazione settoriale delle entrate e gli obiettivi di risparmio stabiliti dalla legge; in tale ipotesi l’atto ministeriale di riparto ha natura costitutiva della posizione giuridica del destinatario.
  • Ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo non può procedere direttamente all’accertamento e alla quantificazione di somme che presuppongono l’adozione di un provvedimento amministrativo costitutivo non ancora emanato, né disporre un’istruttoria finalizzata a sostituire l’amministrazione nell’esercizio del relativo potere.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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