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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5842/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma in appello della condanna per spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) deducendo: 1) nullità per aver il Tribunale applicato, senza specifica contestazione, l'aggravante prevista dal secondo periodo dell'art. 73, comma 5 (non occasionalità); 2) violazione del divieto di reformatio in peius in relazione al mancato alleggerimento della pena dopo l'accoglimento dell'appello sul bilanciamento delle circostanze attenuanti; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena (pena elevata nonostante il minimo edittale); 4) mancata configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, dovendosi ritenere che la condotta fosse mera fuga senza idoneità a creare concreto pericolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione della "non occasionalità" ex art. 73, comma 5, secondo periodo, la Corte ha ritenuto che si tratti di una circostanza specializzante (eleva il minimo edittale) e che, nel caso concreto, la non occasionalità risultasse comunque dalla contestata recidiva specifica infraquinquennale. Quanto al divieto di reformatio in peius, la Corte ha ritenuto che non si sia realizzato un peggioramento arbitrario del trattamento sanzionatorio: il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti in equivalenza per elidere la recidiva qualificata e motivato una pena “significativamente distante dai minimi edittali” coerente con l'applicazione della seconda parte del comma 5. Sulla determinazione della pena la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito, ritenendo motivata e non illogica la valutazione dei precedenti e dell'inefficacia di misure alternative. Sulla resistenza, la Cassazione ha ritenuto integrato l'elemento materiale della violenza: il tentativo di fuga in sella a un ciclomotore e il passaggio in uno spazio angusto con impatto contro lo sportello dell'auto di servizio costituiscono condotta pericolosa idonea a mettere in pericolo l'incolumità degli operatori. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    "chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità"; "chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità"

    La Corte considera il secondo periodo come una circostanza specializzante della fattispecie base che innalza il minimo edittale (non il massimo). La "non occasionalità" si interpreta come condotta reiterata e, concretamente, integrata quando l'agente abbia già riportato almeno un precedente specifico.

  • legge 13 novembre 2023, n. 159 (conversione d.l. 15/9/2023, n. 123, "decreto Caivano")

    Fonte della modifica normativa che ha aggiunto il secondo periodo al comma 5 dell'art. 73; utilizzata per ricostruire il contenuto e l'effetto sanzionatorio della nuova disposizione.

  • artt. 521, 178, comma 1, lett. b), e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla presunta nullità per aggravante non contestata; la Corte non ha ritenuto sussistere la nullità che il ricorrente deduceva, atteso che la non occasionalità risultava dai fatti (recidiva contestata).

  • artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Citati in relazione alla possibilità di eccepire per la prima volta in cassazione la nullità di cui al ricorrente; non hanno condotto all'annullamento nel caso concreto.

  • art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Principio sul divieto di reformatio in peius invocato dal ricorrente: la Corte ricorda che il divieto riguarda anche elementi del calcolo della pena, ma nel caso concreto non è ravvisato un peggioramento ingiustificato.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia rispettato i criteri indicati (personalità, pericolosità, precedenti) e che la graduazione non sia manifestamente illogica.

  • art. 337 cod. pen.

    Articolo sulla resistenza a pubblico ufficiale: la Corte conferma che la condotta di fuga con veicolo che mette deliberatamente in pericolo l'incolumità altrui integra l'elemento materiale della violenza richiesto dalla norma.

Massime di principio

  • La "non occasionalità" prevista dal secondo periodo dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 è una circostanza specializzante che innalza il minimo edittale; si verifica concretamente quando l'agente ha già riportato almeno un precedente specifico per lo stesso tipo di illecito.
  • L'assenza di una esplicita menzione normativa nell'imputazione non impedisce che una circostanza speciale sia ritenuta se i fatti e le contestazioni (es. recidiva specifica) consentono di desumerla.
  • Il divieto di reformatio in peius tutela non solo il risultato sanzionatorio finale ma anche elementi del calcolo della pena; tuttavia la sua violazione non è automatica: occorre dimostrare un effettivo peggioramento ingiustificato del trattamento sanzionatorio.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in sede di legittimità la Corte verifica solo l'assenza di arbitrarietà o illogicità e la presenza di adeguata motivazione, soprattutto con riferimento a precedenti e pericolosità concreta.
  • La condotta di fuga che implichi una guida pericolosa e metta in concreto pericolo l'incolumità degli operatori o di terzi può integrare la violenza necessaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, anche se la resistenza si realizza attraverso la fuga stessa.
  • Se si prospetta un caso simile, è fondamentale documentare in memoria difensiva l'assenza di reiterazione specifica o l'irrilevanza dei precedenti, contestare la sussistenza di "non occasionalità" con elementi fattuali e verificare attentamente ogni mutamento del trattamento sanzionatorio in appello per valutare possibili profili di reformatio in peius.

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