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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04837/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare disposta a fini estradizionali. Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 714 e 715 c.p.p., sostenendo l'assenza del pericolo di fuga in ragione del presunto radicamento nel territorio (domicilio presso un cugino dimostrato, avvio di procedimento per protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato) e del concreto rischio di vendetta riconducibile alla «regola del kanun» in Albania, non considerato adeguatamente dalla Corte d'appello. Inoltre l'estradando aveva negato il consenso all'estradizione pur non rinunciando al principio di specialità e dichiarato di essere vittima di tentato omicidio nel paese d'origine; chiedeva che tali elementi escludessero il pericolo di fuga e giustificassero la sostituzione o revoca della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, ritenendo corretta l'applicazione degli artt. 714 e 715 c.p.p. da parte della Corte d'appello. È stato affermato che: la richiesta di protezione internazionale non sospende né impedisce la procedura estradizionale e non giustifica, di per sé, il rifiuto della consegna; il rischio di vendetta riconducibile alla pratica privata detta "kanun" non costituisce di norma una causa ostativa all'estradizione poiché si tratta di pratiche private e non di una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente; la valutazione del pericolo di fuga in materia di cooperazione giudiziaria ha un ambito più ampio rispetto alla materia ordinaria e può legittimamente fondarsi sull'assenza di legami stabili e sulla gravità dei reati contestati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 714 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla revoca delle misure cautelari strumentali all'estradizione; la Corte ha ritenuto che sia stata applicata correttamente dalla Corte d'appello nel respingere l'istanza del ricorrente.

  • art. 715 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla sostituzione delle misure cautelari in materia di estradizione; la Cassazione conferma l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui non sussistono elementi tali da giustificare la sostituzione della custodia cautelare.

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ambito del ricorso per cassazione: è consentito il ricorso per violazione di legge e non per vizio di motivazione in tema di misure cautelari strumentali all'estradizione.

  • Convenzione di Ginevra del 28/07/1951

    La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione è stata valutata dalla Corte d'appello come non idonea a sospendere o impedire la procedura estradizionale; la Cassazione conferma che non sussiste pregiudizialità automatica tra il procedimento di protezione internazionale e quello di estradizione.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di protezione internazionale non sospende automaticamente la procedura estradizionale né costituisce di per sé motivo sufficiente per rifiutare o sospendere la consegna, salvo che non emerga un rapporto di pregiudizialità specifico e giuridicamente fondato.
  • Il rischio derivante da pratiche di vendetta private (es. la cosiddetta "regola del kanun") è generalmente riferibile a comportamenti privati e, salvo prova che lo Stato richiedente vi sia corresponsabile o non garantisca protezione effettiva, non costituisce di per sé causa ostativa all'estradizione.
  • In materia di cooperazione giudiziaria internazionale la valutazione del pericolo di fuga è più ampia e può ancorarsi anche alla gravità dei reati contestati e all'interesse concreto dell'estradando a sottrarsi alla procedura: ciò giustifica una più stringente valutazione del giudice sulla sussistenza del pericolo di fuga rispetto alla materia cautelare ordinaria.
  • I legami familiari e la disponibilità di un domicilio sul territorio sono elementi rilevanti per valutare il radicamento, ma devono essere valutati insieme ad altri elementi concreti (data di ingresso recente, gravità delle accuse, iniziative effettive per ottenere protezione) e possono risultare insufficienti se prevalgono esigenze di cooperazione internazionale.
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti sulle misure cautelari strumentali all'estradizione è limitato alla violazione di legge: contestazioni sulla motivazione del giudice di merito sono ammissibili in modo molto ristretto.

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