Sentenza del 18/09/2015 n. 18356 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la detraibilità dell'IVA e la deducibilità dei costi ai fini IRAP relativi alle somme corrisposte a soggetti formalmente qualificati come agenti di commercio. Secondo l'Amministrazione, i rapporti presentavano invece caratteristiche proprie del lavoro subordinato, poiché la società compilava le fatture, metteva a disposizione gli automezzi e gestiva alcuni aspetti operativi. In subordine, l'Agenzia sosteneva che il contratto di agenzia fosse stato utilizzato abusivamente per ottenere un indebito risparmio fiscale, con conseguente onere della contribuente di dimostrare valide ragioni economiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Quanto alla qualificazione dei rapporti, ha ritenuto che la CTR avesse compiuto una valutazione di fatto, fondata su autonomia organizzativa, stabilità del rapporto, iscrizione ENASARCO, compensi variabili e assunzione del rischio economico, riconducendo correttamente i rapporti al contratto di agenzia ex art. 1742 c.c.; una diversa lettura degli elementi non è sufficiente per ottenere il riesame in cassazione. Quanto all'abuso del diritto, l'Agenzia non aveva specificamente allegato e provato gli elementi dell'elusione, le norme eluse, il vantaggio fiscale indebito e l'operazione rientrante tra quelle previste dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. La società ha quindi mantenuto la detraibilità dell'IVA sulle provvigioni e la deducibilità dei relativi costi ai fini IRAP. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1742 c.c.
Il rapporto di agenzia è distinto dal lavoro subordinato quando l'agente opera con autonomia organizzativa, stabilità e assunzione del rischio economico e giuridico dell'attività. La qualificazione dipende dalla concreta struttura del rapporto e non soltanto dalle modalità formali di fatturazione o dall'utilizzo di strumenti del preponente.
art. 2094 c.c.
Il lavoro subordinato richiede la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore. Nel caso esaminato, la CTR ha escluso tale soggezione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
La detrazione IVA è stata riconosciuta perché le provvigioni derivavano da operazioni effettive e inerenti a rapporti di agenzia regolarmente contabilizzati.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 21 e 26
Le questioni relative alla fatturazione e alle variazioni delle fatture erano state dedotte dalla contribuente, ma la decisione si è concentrata sulla natura effettiva dei rapporti e sulla conseguente detraibilità delle provvigioni.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 11
I costi relativi alle provvigioni sono stati ritenuti deducibili ai fini IRAP, in quanto riferiti ad attività effettivamente inerenti e qualificata come agenzia.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis
L'abuso o elusione fiscale richiede l'indicazione concreta delle operazioni utilizzate, delle norme aggirate e del vantaggio fiscale indebito, oltre al rispetto della disciplina procedurale e della ripartizione dell'onere probatorio. Il semplice risparmio d'imposta non è di per sé illecito.
art. 2697 c.c.
La parte che invoca l'abuso fiscale deve allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della condotta abusiva; non può limitarsi a prospettare genericamente la non inerenza o a pretendere che il contribuente dimostri preventivamente ragioni economiche alternative.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Non è stato imposto all'Agenzia delle entrate il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché le amministrazioni dello Stato sono istituzionalmente esonerate e operano mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- La qualificazione tra agenzia e lavoro subordinato dipende dalle modalità concrete di svolgimento del rapporto: autonomia, assenza di potere direttivo, stabilità, compensi provvigionali e assunzione del rischio sono indici di agenzia; direttive penetranti, controllo continuativo e inserimento gerarchico sono invece indici di subordinazione.
- Il fatto che il preponente fornisca automezzi, strumenti informatici o supporto amministrativo non esclude automaticamente l'autonomia dell'agente; tali elementi devono essere valutati insieme all'organizzazione complessiva del rapporto.
- In cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione del giudice di merito sulla qualificazione del contratto con una diversa lettura dei fatti, salvo violazione dei criteri giuridici di interpretazione o motivazione viziata nei limiti consentiti.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta un abuso del diritto deve indicare specificamente l'operazione abusiva, il vantaggio fiscale indebito, le norme eluse e gli elementi fattuali già risultanti dagli atti; la mera esistenza di un risparmio fiscale non basta.
- Non bisogna confondere difetto di inerenza e abuso del diritto: l'abuso presuppone normalmente un'operazione inerente, ma strutturata artificiosamente per ottenere un vantaggio fiscale contrario alla ratio della normativa.
- La regolare contabilizzazione delle provvigioni e l'effettività dell'attività svolta rafforzano la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA, purché il rapporto di agenzia sia sostanzialmente genuino e documentato.
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