Cassazione Penale, Ordinanza n. 07134/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era privo di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non confrontava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo con cui lamentava illogicità della motivazione e violazione di legge, con specifico riferimento agli artt. 648 c.p. e 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a base dell'impugnazione e non consentiva di comprendere quali fossero i rilievi critici rivolti alla motivazione di merito. In sostanza, la doglianza non soddisfaceva i requisiti di specificità prescritti per il ricorso.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara il motivo generico e inammissibile.
art. 129 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non esamina il merito della questione per carenza di specificità del motivo.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi e delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; la loro mancanza rende l'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente denunciare in modo astratto illogicità della motivazione o violazione di legge, occorrendo indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- La mera contrapposizione a una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta non basta a fondare il ricorso, se non viene chiarito quali passaggi argomentativi sarebbero viziati e per quali ragioni.
- La genericità o indeterminatezza del motivo, quando impedisce al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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