Sentenza n. 757/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tecnomedica S.r.l. il 22/2/2023: della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tecnomedica S.r.l. il 29/3/2023: della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022 e determinazioni della Regione Puglia relative agli obblighi di ripiano per la spesa dei dispositivi medici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché, con motivi aggiunti, due determinazioni della Regione Puglia recanti gli importi posti a suo carico nell'ambito degli obblighi di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota del 25% prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Il Collegio ha rilevato che mancavano in atti le attestazioni regionali dell'avvenuto versamento, necessarie per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere ai sensi della stessa disposizione. Ha tuttavia ritenuto che la richiesta della ricorrente evidenziasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dandone avviso alle parti in udienza ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché non erano state prodotte dalle amministrazioni regionali le attestazioni previste dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. La richiesta della ricorrente e l'intervenuto versamento della quota ridotta del 25% sono stati comunque valutati come manifestazione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il versamento della quota del 25% estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali; per la formale cessazione della materia del contendere è necessaria la produzione delle attestazioni regionali dell'avvenuto versamento previste dalla norma.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve darne previamente avviso alle parti; il Collegio ha applicato tale garanzia prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio e il ricorrente dichiara di aver adempiuto alla prestazione prevista, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non risultano integrati gli specifici presupposti documentali richiesti per la formale cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere fondata su una disposizione che impone alle amministrazioni una specifica attestazione dell'adempimento richiede la produzione in giudizio di tale attestazione; in sua mancanza, il giudice può adottare una diversa pronuncia di improcedibilità qualora risulti comunque venuto meno l'interesse alla decisione.
- Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve avvisare le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo loro di interloquire sul punto.
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