Cassazione Penale, Sentenza n. 27194/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricca impugna la sentenza d'appello del 03/03/2021 che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 73 comma V DPR 309/90. Deduce due motivi: (1) estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la consumazione è avvenuta l'8/07/2013 e che la prescrizione sarebbe maturata il 08/01/2021, anteriore alla sentenza impugnata; (2) vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 62-bis c.p., per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e motivazione ritenuta insufficiente rispetto al carattere "minimalista" della condotta.
La decisione
La Corte di legittimità valuta i motivi: respinge come manifestamente infondato il primo motivo dopo il calcolo dei periodi interruttivi e sospensivi (con riferimento alla convalida dell'arresto, alle date delle successive interruzioni e all'atto di citazione per l'appello) e dichiara inammissibile il secondo motivo ritenendo congrua la motivazione sulla gravità dei fatti (148 dosi). Nonostante le valutazioni preliminari, la Corte conclude che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione. In dispositivo viene inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa (testo parzialmente tronco nell'originale).
Norme richiamate
DPR 309/1990 art. 73 comma V
Norma materiale che punisce la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in particolare con riferimento alle quantità (da cui deriva la contestazione per 148 dosi). Viene utilizzata come fondamento della condanna impugnata.
Codice penale art. 62-bis
Regola i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda la riforma del 2008 che richiede elementi "di segno positivo" oltre la semplice incensuratezza per concedere la diminuente, legittimando il mancato riconoscimento quando manchino tali elementi.
D.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. con L. 24 luglio 2008, n. 125)
Riforma che ha modificato l'art. 62-bis c.p., inasprendo i requisiti per il riconoscimento delle attenuanti generiche; richiamata dalla Corte per giustificare la valutazione negativa delle attenuanti.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata attentamente tenendo conto di tutte le interruzioni procedurali (es. convalida dell'arresto, ordinanze, sentenze) e dei periodi di sospensione; un errore nel computo può determinare l'estinzione del reato anche se le parti avevano valutazioni difformi.
- La convalida dell'arresto e gli atti processuali successivi producono effetti interruttivi ai fini della prescrizione: devono essere considerati nel conteggio complessivo.
- Dopo la riforma del 2008 dell'art. 62-bis, il semplice stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche: il giudice richiede elementi positivi e circostanze di segno favorevole; il rifiuto delle attenuanti è legittimo se motivato con la gravità del fatto e l'assenza di elementi positivi.
- In cassazione non è ammessa una mera rivalutazione del merito o degli apprezzamenti di fatto operati dal giudice di merito: le censure che si limitano a proporre diversa valutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili.
- Quando la Corte di legittimità accerta l'intervenuta prescrizione, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, anche se alcune censure del ricorrente sono respinte o dichiarate inammissibili; ciò determina l'esito favorevole per l'imputato ma non impedisce al giudice di condannarlo alle spese ove previsto.
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