Cassazione Penale, Sentenza n. 25249/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione fra più sentenze. Deduceva: (1) violazione del diritto al contraddittorio e della difesa (art. 111 Cost., artt. 127, 178, 666 cod.proc.pen.), perché il giudice avrebbe acquisito dopo udienza una precedente ordinanza (del 10/10/2018) senza consentire alle parti di interloquire sul suo contenuto e sulla rilevanza; (2) errata applicazione dell'art. 666, comma 2, cod.proc.pen., perché la nuova istanza non sarebbe mera riproposizione della precedente: conteneva elementi di fatto e documenti (alcuni cronologicamente successivi) non esaminati dalla ordinanza del 10/10/2018 e non tutte le posizioni erano identiche rispetto alla precedente domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha escluso la fondatezza del primo motivo: il potere del giudice dell'esecuzione di acquisire documenti d'ufficio (art. 665, comma 5 e art. 186 disp. att.) e la giurisprudenza consentono l'acquisizione, e il ricorrente non poteva dolersi di non avere prospettato in udienza una questione a lui nota. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata non contiene un esame approfondito e motivato della identità, non solo del petitum, ma degli elementi di fatto e di diritto su cui le due istanze si fondano; non risulta verificato se i documenti nuovi siano stati esaminati o se le questioni prospettate siano diverse. Pertanto la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, con indicazione di motivare dettagliatamente sulla medesimezza o novità degli elementi e di procedere con piena libertà valutativa nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione per violazione di legge; è richiamata come parametro di censura dei provvedimenti impugnati.
art. 666, comma 2, cod.proc.pen.
Prevede la declaratoria di inammissibilità delle istanze meramente reiterative; tuttavia tale declaratoria richiede un accertamento approfondito sulla identità degli elementi su cui si fonda la nuova istanza e non opera se sono prospettati elementi nuovi di fatto o di diritto.
art. 665, comma 5, cod.proc.pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di acquisire documenti e informazioni necessari, potere che può giustificare l'acquisizione d'ufficio di provvedimenti/documenti.
art. 186 disp. att. cod.proc.pen.
Norma regolatrice dell'attuazione delle regole procedurali in sede esecutiva; richiamata per il potere di acquisizione d'ufficio di elementi utili al giudice dell'esecuzione.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del contraddittorio, posto a fondamento delle censure sulla mancata possibilità di interloquire su atti acquisiti.
Sez. U., n. 40151 del 19/04/2018 (Avignone)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce la rilevabilità anche d'ufficio della preclusione processuale prevista dall'art. 666, comma 2, e che la declaratoria di inammissibilità può travolgere decisioni di merito erroneamente pronunciate.
Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022
Precisione che il rigetto della richiesta di continuazione preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei reati per i quali la continuazione è stata esclusa.
Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015
Affermato che l'inammissibilità non opera quando sono dedotti elementi nuovi, sopravvenuti alla decisione o pregressi ma non valutati dal giudice.
Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011
Principio secondo cui la preclusione opera solo 'rebus sic stantibus': è possibile una nuova pronuncia allorché emergano nuove questioni giuridiche o elementi di fatto diversi.
Corte Cost. n. 183/2013
Richiamata per giustificare la necessità di diversa composizione della Corte d'appello in caso di rinvio.
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità per mera riproposizione (art. 666, comma 2) richiede che il giudice motivi non soltanto l'identità del petitum, ma anche l'identità degli elementi di fatto e di diritto su cui le richieste si basano; senza tale motivazione il provvedimento è annullabile.
- Una nuova istanza è ammissibile se contiene elementi nuovi (sopravvenuti o non precedentemente valutati) o prospetta questioni giuridiche diverse; non basta che il petitum sia formalmente identico.
- Il giudice dell'esecuzione può acquisire d'ufficio documenti e provvedimenti (art. 665, comma 5 e art. 186 disp. att.), ma l'esercizio di tale potere non esime il giudice dal fornire una motivazione chiara e dal rispettare, quando necessario, i principi del contraddittorio; parimenti, la parte ha il dovere di segnalare in udienza questioni o decisioni a essa note.
- La mancata o insufficiente motivazione circa la novità/identità degli elementi rende inevitabile il rinvio per nuovo esame e impedisce il consolidamento della decisione impugnata.
- In caso di rinvio per nuovo giudizio, va rispettato l'obbligo di diversa composizione del collegio quando previsto dalla giurisprudenza costituzionale, e il giudice di rinvio deve effettuare una valutazione di merito libera ma congruamente motivata.
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