Sentenza del 16/12/2016 n. 9547 - Comm. Trib. Prov. Milano
CARTELLE DI PAGAMENTO - Notifica diretta da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Possibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la possibilità di notificare direttamente la cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, nonché la necessità di indicare nell'avviso di ricevimento la persona cui il plico era stato consegnato mediante una specifica relata di notifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che il concessionario può notificare direttamente la cartella ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, utilizzando una raccomandata con avviso di ricevimento. Si applicano le regole del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati; pertanto, non è necessaria una relata di notifica sull'avviso di ricevimento e l'atto giunto all'indirizzo del destinatario si considera ritualmente consegnato a quest'ultimo.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il concessionario della riscossione può notificare la cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma consente la notificazione diretta della cartella da parte del concessionario, senza necessità dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.
Disciplina del servizio postale ordinario relativa alla consegna dei plichi raccomandati
Per la raccomandata utilizzata ai fini della notifica si applicano le regole della consegna postale ordinaria. Non è quindi richiesta una relata specifica sull'avviso di ricevimento circa la persona che ha materialmente ricevuto il plico; l'atto consegnato all'indirizzo del destinatario è considerato ritualmente notificato.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza ufficiale giudiziario.
- L'assenza di una relata di notifica sull'avviso di ricevimento non rende di per sé invalida la notificazione effettuata secondo le regole postali.
- Quando il plico è consegnato all'indirizzo del destinatario secondo le modalità del servizio postale ordinario, la notifica può considerarsi perfezionata anche se l'avviso non specifica dettagliatamente l'identità della persona che ha ricevuto materialmente l'atto.
- Le contestazioni sulla notifica devono concentrarsi su eventuali irregolarità concrete della spedizione o della consegna, non soltanto sul fatto che non sia intervenuto un ufficiale giudiziario.
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