Cassazione Penale, Sentenza n. 27865/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava principalmente la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. e la nullità dell'ordinanza custodiale per mancata messa a disposizione, nonostante richiesta difensiva tempestiva, dei supporti contenenti le registrazioni delle intercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare. In secondo luogo si censurava la valutazione del giudizio di gravità indiziaria in relazione al reato associativo (contestando l'interpretazione delle conversazioni come prova di stabile rapporto di rifornimento) e la mancata considerazione, con riferimento al capo relativo all'introduzione di stupefacente in carcere, della possibile applicabilità dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la difesa avesse provato la tempestiva richiesta e la mancata effettiva messa a disposizione dei supporti da parte della polizia giudiziaria, nonostante l'autorizzazione del Pubblico ministero. Perciò ha dichiarato la nullità a regime intermedio dell'udienza di riesame e degli atti consequenziali, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per rinnovare il giudizio di riesame. La Corte non ha deciso nel merito sul secondo motivo, rilevando che la nullità travolge l'interezza del precedente giudizio di gravità indiziaria.
Norme richiamate
art. 268 cod. proc. pen.
Disciplina l'accesso e la visione delle registrazioni e dei supporti relativi alle intercettazioni. La Corte distingue tra autorizzazione del PM (che è stata rilasciata) e effettiva esecuzione della messa a disposizione da parte della polizia giudiziaria; la mancata esecuzione comporta la violazione del diritto di difesa.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle nullità a regime intermedio. La Corte ha ritenuto configurabile una nullità generale a regime intermedio dell'udienza di riesame e degli atti conseguenti per la mancata ostensione del materiale probatorio essenziale.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione agli effetti delle nullità; la Corte ha ritenuto che la nullità dichiarata travolga l'interezza del giudizio di gravità indiziaria svolto in sede di riesame.
art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990
Norma sull'ipotesi lieve per il reato di detenzione di stupefacenti. Pur richiamata dal ricorrente rispetto a un episodio concreto (quantità minima), la Corte non si è pronunciata nel merito sull'applicabilità dell'ipotesi lieve perché ha ritenuto assorbita la questione dall'annullamento per nullità procedurale.
Massime di principio
- Se la difesa è tempestivamente autorizzata dal Pubblico ministero ad acquisire copie delle intercettazioni, è suo onere attivarsi per ottenerle e provare la richiesta e l'eventuale mancata consegna; tuttavia l'esistenza dell'autorizzazione non sostituisce la effettiva messa a disposizione del materiale da parte della polizia giudiziaria.
- La mancata effettiva fornitura del materiale probatorio necessario al contraddittorio, quando tali elementi rivestono rilievo significativo per la decisione sulla misura cautelare, determina nullità della fase di riesame e può determinare l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio.
- Il giudice del riesame non può presumere che il materiale fosse disponibile solo perché il PM ha autorizzato l'accesso; occorre verificare l'effettiva disponibilità o l'avvenuta esecuzione della delega alla polizia giudiziaria.
- Per la difesa è prudente documentare tempestivamente le richieste di accesso (PEC, istanze formali) e chiedere attestazioni scritte di mancata consegna o indisponibilità del materiale, conservando ogni riscontro per poter poi dimostrare l'omessa esecuzione.
- Quando la decisione cautelare poggia in modo significativo su intercettazioni non effettivamente accessibili alla difesa, le questioni di merito (es. sussistenza dell'associazione o qualificazione dell'illecito come ipotesi lieve) possono restare sospese fino al rinnovo del giudizio con pieno contraddittorio.
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