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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30081/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2011, relativo a un debito tributario emerso a seguito di PVC nei confronti di un'associazione non riconosciuta. L'atto era stato notificato anche al contribuente quale coobbligato in solido ex art. 38 c.c., in ragione della sua carica di presidente dell'associazione. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provato che il presidente avesse svolto attività di gestione del bar interno dell'associazione e, quindi, insussistenti i presupposti della responsabilità solidale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c. per avere la sentenza impugnata richiesto, ai fini della responsabilità solidale per il debito tributario dell'associazione, la prova di una concreta attività gestoria, oltre alla titolarità della carica apicale. La parte contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio. Ha precisato che, per le associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. dell'organo che agisce in nome e per conto dell'ente vale per le obbligazioni negoziali, nelle quali conta l'attività gestoria concretamente svolta. Tuttavia, per i debiti d'imposta, che sorgono ex lege e non su base negoziale, è sufficiente la carica di vertice rivestita nell'ente, senza che occorra la prova di specifiche attività gestorie, salvo prova della cessazione dalla carica. Poiché la CTR aveva erroneamente preteso dall'Ufficio la dimostrazione della concreta gestione del bar interno, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    Per i debiti tributari di un'associazione non riconosciuta è sufficiente, ai fini della responsabilità personale e solidale, la carica apicale rivestita da chi abbia rappresentato l'ente; non è necessaria la prova di una concreta attività gestoria. Il principio diverso vale per le obbligazioni negoziali.

  • art. 38 c.p.c.

    La citazione del codice di procedura civile nel ricorso appare riferita nel testo alla norma sostanziale sulla responsabilità delle associazioni; la decisione, però, sviluppa la questione in termini di art. 38 c.c.

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'ente, per le obbligazioni negoziali, presuppone l'effettivo svolgimento di attività gestoria e non la sola titolarità formale della rappresentanza.
  • Per i debiti d'imposta di un'associazione non riconosciuta, la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante o presidente deriva dalla carica rivestita, poiché il debito tributario nasce ex lege e non richiede la prova di uno specifico atto negoziale o di una concreta gestione.
  • Il soggetto che intenda sottrarsi alla responsabilità per debiti tributari dell'associazione deve dimostrare la cessazione dalla carica, non potendo limitarsi a contestare l'assenza di attività gestoria concreta.
  • È errore di diritto richiedere all'Amministrazione finanziaria, per la pretesa verso il rappresentante di un'associazione non riconosciuta, la prova di una gestione operativa specifica dell'attività che ha generato il debito fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte e responsabilità solidale
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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