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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43771/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) censura della gravità indiziaria relativa alla presunta partecipazione all'associazione mafiosa, criticando l'uso di una condanna definitiva pregressa e di due episodi (appoggio elettorale a candidato sindaco Bruccoleri e il recupero di un credito di €700 a favore di altro indicato come partecipe); 2) e 3) censura sulla configurabilità delle aggravanti (disponibilità di armi e reimpiego di proventi illeciti) per mancanza di specifica motivazione e prova della consapevolezza; 4) e 5) censura di illegittimità costituzionale della presunzione di idoneità esclusiva della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.) e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari tenuto conto delle condizioni di salute del ricorrente (sclerosi multipla).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e non censurabile la motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza di plurimi elementi gravemente indizianti: la condanna definitiva per associazione mafiosa è valutabile come elemento indiziante unitamente ad altri elementi di prova; l'appoggio elettorale e la compartecipazione alle ingerenze nella competizione elettorale sono stati considerati indizi significativi; il recupero del credito è stato valutato come condotta tipica degli ambienti mafiosi. I motivi relativi alle aggravanti sono stati dichiarati inammissibili in sede cautelare perché non attinenti all'applicazione della misura; il rilievo di illegittimità costituzionale è stato respinto richiamando precedenti della Corte Costituzionale; la dedotta insussistenza delle esigenze cautelari per motivi di salute è stata ritenuta non adeguatamente documentata e insufficiente a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per contestare la partecipazione all'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che una condanna definitiva precedente per lo stesso delitto possa costituire elemento indiziante, da valutare congiuntamente ad altri elementi probatori per accertare la perdurante partecipazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La disposizione che contiene la presunzione relativa circa la necessità della custodia cautelare è stata ritenuta applicabile; spetta all'interessato fornire elementi specifici per superare la presunzione e dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att.

    Norma richiamata solo per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; prassi amministrativa consequenziale alla pronuncia.

Massime di principio

  • Una precedente condanna definitiva per associazione mafiosa può costituire, se valutata unitamente ad altri elementi, un forte elemento indiziante della perdurante appartenenza al sodalizio.
  • Il coinvolgimento in attività di ingerenza nella competizione elettorale, soprattutto se collegato ad azioni organizzate e a richieste di appoggio rivolte all'associazione, è un indice rilevante di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso.
  • Condotte tipiche della criminalità organizzata, come il recupero di crediti con modalità riconducibili ai rapporti interni al sodalizio, possono consolidare il quadro indiziario.
  • In sede di giudizio cautelare la Corte di legittimità verifica la correttezza e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito, non può sostituirsi a una rivalutazione ex novo delle prove già esaminate.
  • La contestazione delle aggravanti in sede cautelare è spesso inammissibile se tali aggravanti non hanno inciso sull'applicazione o sul regime della misura cautelare.
  • La doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. richiede che il ricorrente produca elementi specifici e concreti (non solo riferimenti generici allo stato di salute) per ottenere una valutazione favorevole delle esigenze cautelari.

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