Sentenza del 10/06/2015 n. 12007 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva contestato a C.S., in proprio e quale amministratore di fatto delle due società, maggiori imposte, IVA e sanzioni derivanti dalla contabilizzazione o emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché violazioni formali relative alla contabilità e alla presentazione delle dichiarazioni. Le società erano state ricostruite come società cartiere inserite in un sistema fraudolento di creazione di crediti IVA. C.S. contestava, tra l’altro, la propria qualifica di amministratore di fatto, la validità degli accertamenti e la possibilità di imputargli personalmente le imposte e le sanzioni delle società.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e ha accolto i motivi del contribuente relativi alla responsabilità personale per le imposte e per le sanzioni. Ha affermato che l’amministratore, anche se di fatto, non è direttamente responsabile delle obbligazioni tributarie della società di capitali, dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Inoltre, poiché gli atti erano stati notificati nel 2005, si applicava l’art. 7 del D.L. n. 269/2003, che attribuisce in via esclusiva alla società o all’ente con personalità giuridica le sanzioni tributarie, escludendo la responsabilità solidale dell’amministratore. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, accogliendo i ricorsi introduttivi di C.S. e annullando nei suoi confronti tutti gli avvisi di accertamento relativi a Irpeg, Ilor, IVA e le relative sanzioni. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 335 c.p.c.
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti; quello depositato per primo è qualificato come principale e l’altro come incidentale.
Art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la domanda o eccezione risulta implicitamente respinta dalla motivazione e dalla soluzione incompatibile adottata dal giudice.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve esporre sinteticamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover esaminare singolarmente ogni argomento delle parti.
Art. 366-bis c.p.c.
Il quesito di diritto deve individuare con precisione la questione giuridica concreta e consentire l’enunciazione di una regola applicabile anche a casi ulteriori; quesiti generici rendono il motivo inammissibile.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
È legittima la motivazione per relationem dell’avviso di accertamento mediante rinvio a un verbale della Guardia di finanza, purché gli elementi richiamati siano conoscibili dal contribuente e consentano un effettivo contraddittorio.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 17, 51, 54, 56 e 60-bis
Le norme disciplinano i poteri di accertamento IVA e i relativi obblighi e responsabilità, ma non derogano al principio per cui il debito d’imposta della società di capitali resta imputabile alla società.
Artt. 2383, 2475 e 2476 c.c.
La qualifica di amministratore di fatto può essere riconosciuta sulla base dell’effettivo inserimento nella gestione societaria, desunto da direttive impartite, condizionamento delle decisioni e pluralità di atti gestori.
D.P.R. n. 602/1973, art. 36
Prevede una particolare responsabilità civilistica, propria e non una coobbligazione tributaria, di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione in presenza dei relativi presupposti; non è stata applicata nel caso concreto.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 11
Prima dell’intervento del D.L. n. 269/2003, consentiva la responsabilità solidale dell’autore materiale della violazione, compreso l’amministratore di fatto, per le sanzioni tributarie.
D.L. n. 269/2003, art. 7, commi 1, 2 e 3, convertito dalla L. n. 326/2003
Per le violazioni contestate o sanzionate dopo l’entrata in vigore della norma, le sanzioni relative al rapporto fiscale sono poste esclusivamente a carico della società o dell’ente con personalità giuridica, con esclusione della responsabilità solidale dell’amministratore. La disciplina non è retroattiva.
Art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- L’amministratore di fatto può essere riconosciuto quando emerge una gestione effettiva e continuativa della società, comprovata da una pluralità di atti, direttive, collegamenti finanziari e condizionamento delle decisioni; non è sufficiente un singolo atto isolato.
- La qualifica di amministratore di fatto non comporta automaticamente la responsabilità personale per le imposte dovute da una società di capitali: in linea generale, il debito tributario resta della società, salvo specifiche responsabilità previste dalla legge e provate nei loro presupposti.
- Per le sanzioni tributarie contestate dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003, l’amministratore non risponde solidalmente in via ordinaria, perché le sanzioni sono poste esclusivamente a carico della società dotata di personalità giuridica.
- La responsabilità dell’amministratore può comunque essere valutata sulla base di autonome fattispecie civilistiche o risarcitorie, come quelle connesse alla gestione della società in liquidazione, ma tali presupposti devono essere specificamente allegati e dimostrati.
- La motivazione per relationem dell’accertamento è generalmente valida se il contribuente conosce o può conoscere il verbale e gli elementi richiamati, e se l’atto consente di comprendere la pretesa fiscale e di esercitare adeguatamente la difesa.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: la censura di motivazione è ammissibile solo quando la decisione ometta completamente un elemento decisivo o presenti un percorso logico obiettivamente incomprensibile.
- Un quesito di diritto generico, privo di riferimento alla concreta questione controversa, può determinare l’inammissibilità del motivo di ricorso.
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