Sentenza del 17/12/2015 n. 1388 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IRPEF - Avviso di Accertamento - Esenzioni e agevolazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta. I giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni della Soprintendenza non fossero sufficienti a qualificare l'immobile come bene di interesse storico e artistico ai fini dell'agevolazione IRPEF. Il beneficio è quindi subordinato all'esistenza di un formale atto ministeriale di riconoscimento, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'applicazione delle minori tariffe d'estimo previste dall'art. 11 della legge n. 413/1991 per gli immobili di interesse storico o artistico. La questione riguardava la sufficienza delle dichiarazioni rilasciate dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna a dimostrare che l'immobile fosse formalmente riconosciuto di interesse culturale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089/1939.
Norme richiamate
Art. 11 della legge n. 413/1991
Applicazione delle minori tariffe d'estimo previste per le abitazioni di interesse storico o artistico
L'agevolazione IRPEF prevista dalla norma opera soltanto per immobili formalmente riconosciuti come di interesse storico o artistico secondo la disciplina speciale applicabile.
Art. 3 della legge n. 1089/1939
Il riconoscimento dell'interesse storico o artistico deve risultare da un formale atto dell'autorità ministeriale competente; mere attestazioni o dichiarazioni non formalmente equivalenti non sono sufficienti.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per immobili di interesse storico o artistico richiedono la prova rigorosa dei presupposti previsti dalla legge.
- Non è sufficiente che un immobile presenti caratteristiche storiche o artistiche, né che una Soprintendenza rilasci una dichiarazione generica: occorre un formale provvedimento di riconoscimento conforme alla normativa richiamata.
- Il contribuente che invoca un'agevolazione deve conservare e produrre l'atto amministrativo formale che certifica lo status dell'immobile, verificandone la data e l'autorità emanante.
- In assenza del riconoscimento formale, l'Amministrazione può legittimamente negare il beneficio e recuperare la maggiore imposta mediante avviso di accertamento.
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