Cassazione Penale, Sentenza n. 24287/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza (art.186 C.d.S.) e, in particolare, deduceva che il giudice aveva sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità applicando l'istituto generale di cui all'art.56-bis l.689/1981 invece della misura speciale prevista dall'art.186, comma 9-bis C.d.S., senza acquisire il consenso dell'imputato (il difensore aveva procura speciale per chiedere la sostituzione ai sensi dell'art.186, comma 9-bis). Contestava inoltre vizio di motivazione sulla mancata considerazione del consenso e sulla discrezionalità nella dosimetria della pena e nel rigetto della richiesta di messa alla prova alla luce dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo (connessi all'applicazione della sanzione sostitutiva) e ha annullato la sentenza limitatamente al punto relativo alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.56-bis l.689/1981, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per il proseguimento. Il ricorso è stato invece rigettato quanto al contenuto della dosimetria della pena e al rigetto della messa alla prova, ritenuti insindacabili nella motivazione di merito.
Norme richiamate
art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
Norma sostanziale che incrimina la guida in stato di ebbrezza; qui impiegata come fattispecie di riferimento per la condanna e per la possibilità, in via speciale, di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità (comma 9-bis richiamato nel testo).
art.186, comma 9-bis, C.d.S.
Disciplina speciale che prevede il lavoro di pubblica utilità quale pena principale/conversione specifica per talune violazioni del Codice della Strada, regolata sul modello dell'art.54 d.lgs.274/2000 e distinta dalla disciplina generale dell'art.56-bis l.689/1981.
art.56-bis legge 24 novembre 1981, n.689
Disciplina generale del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva della pena detentiva; la Corte ha rilevato che tale istituto è autonomo e distinto dall'istituto speciale previsto dall'art.186, comma 9-bis C.d.S.
art.56-ter legge 24 novembre 1981, n.689
Prevede le prescrizioni e obblighi connessi all'applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo (es. possibili prescrizioni come il ritiro del passaporto); tali prescrizioni sono proprie del regime di cui all'art.56-bis e non automaticamente applicabili al lavoro previsto dall'art.186, comma 9-bis.
art.20-bis codice penale (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)
Stabilisce la regola generale che le pene sostitutive sono disciplinate dal capo III della legge n.689/1981 "salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge"; la Corte ne trae supporto per affermare la specialità dell'art.186, comma 9-bis rispetto all'art.56-bis.
art.545-bis codice di procedura penale
«sentite le parti , acquisito ove necessario il consenso dell’imputato»
Prevede che, prima di applicare una sanzione sostitutiva, il giudice debba sentire le parti e acquisire, ove necessario, il consenso dell'imputato; la Corte ha ritenuto violato tale principio quando il giudice ha applicato l'art.56-bis senza il consenso personale (o tramite procura speciale) dell'imputato.
art.58, comma 3, legge n.689/1981 (testo modificato)
Norma richiamata per l'obbligo di acquisizione del consenso ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive ex art.56-bis; la giurisprudenza interpretata richiede consenso personale o tramite procura speciale.
art.464-quater, comma settimo, codice di procedura penale
«Contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero [...]»
Stabilisce il regime di impugnabilità delle ordinanze sulla messa alla prova; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che precisa quando il rigetto è appellabile unitamente alla sentenza e quando è sindacabile in cassazione.
art.593, comma 3, codice di procedura penale
Regime di inappellabilità di determinate pronunce che dispongono sanzioni sostitutive; la Corte ha ricordato che alcune pronunce che applicano sanzioni sostitutive sono impugnabili solo in Cassazione.
art.606, comma 1, cod.proc.pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi ai sensi delle lettere richiamate (b, c, e) per valutare i vizi di diritto e di motivazione.
art.125, n.3 cod.proc.pen.
Richiesta di indicazione sulla motivazione dell'ordinanza; invocata dal ricorrente in ordine alla nullità dell'ordinanza sul rigetto della messa alla prova.
art.62-bis e art.133 cod.pen.
Norme relative alle circostanze attenuanti generiche e ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice nel rifiutare le attenuanti generiche sulla base dei precedenti.
art.54 d.lgs. n.274/2000
Modello normativo cui si ispira l'art.186, comma 9-bis C.d.S.; usato per dimostrare che il lavoro di pubblica utilità previsto dal Codice della Strada ha natura di pena principale diversa dall'art.56-bis l.689/1981.
Massime di principio
- Quando l'imputato richiede la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità ai sensi di una norma speciale (es. art.186, comma 9-bis C.d.S.), il giudice deve applicare la disciplina speciale e non sostituirla d'ufficio con la disciplina generale dell'art.56-bis l.689/1981.
- L'applicazione della sanzione sostitutiva di cui all'art.56-bis l.689/1981 richiede il consenso dell'imputato (manifestato personalmente o mediante procura speciale): l'assenza di tale consenso comporta vizio procedurale e può determinare annullamento della pronuncia nell'ambito della cassazione.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel rigetto della messa alla prova e nella dosimetria della pena, soprattutto quando fonda la decisione su precedenti specifici e su esiti negativi di provvedimenti rieducativi: tale giudizio prognostico è sindacabile in Cassazione solo se privo di adeguata motivazione.
- Le impugnazioni delle ordinanze sulla messa alla prova seguono regole specifiche: il rigetto è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado e la possibilità di ricorso per cassazione è regolata da norme speciali; chi propone la difesa deve valutare i tempi e le modalità di impugnazione.
- In via cautelativa, il difensore che intende manifestare consenso a sanzioni sostitutive diverse dalla pena detentiva deve munirsi di procura speciale chiara e circoscritta, per evitare problemi di legittimazione all'atto applicativo della sanzione.
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