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Sentenza

Sentenza n. 1744/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. AGEDP2NA_257212_2025_1875 di diniego della richiesta di accesso ai dati dell’Anagrafe Tributaria ai sensi della legge 241/90, notificato al sottoscritto procuratore in data 30.09.2025, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 30.08.2025 alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Napoli 1 e successivamente trasmessa alla resistente Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale Napoli 3, in data 08.09.2025, prot. 231909; per l’accertamento del il diritto del ricorrente all’accesso presso la resistente Agenzia delle Entrate alla dichiarazione dei redditi e attestazione di domicilio fiscale di degli anni 2005, 2006 e 2007 di -OMISSIS- -OMISSIS-, nata a Napoli il 25.10.1969, codice fiscale -OMISSIS-, e residente in Via -OMISSIS- n. 59, c.a.p. 80121, Napoli, nonché alla dichiarazione dei redditi e attestazione di domicilio fiscale negli anni 2005, 2006 e 2007 di -OMISSIS- -OMISSIS-, nata il 20.08.1972 a Napoli, codice fiscale -OMISSIS-, e residente in Piazza -OMISSIS- n. 9, c.a.p. 80122, Napoli; per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., l'esibizione, entro il termine di trenta giorni, di tutta la documentazione richiesta con la reiterata istanza di accesso promossa dal ricorrente in data 30.08.2025 alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Napoli 1 e successivamente trasmessa alla resistente Direzione Provinciale II di Napoli – Ufficio Territoriale Napoli 3, in data 08.09.2025, prot. 231909. Con vittoria di spese e onorari. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 27\12\2025: Si insiste per l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato anche per le ragioni contenute nel presente atto di motivi aggiunti. Con vittoria di spese e onorari del giudizio

Giustizia amministrativa202505666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso a dichiarazioni dei redditi e attestazioni di domicilio fiscale di due terze professioniste per gli anni 2005, 2006 e 2007

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società istante)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, convenuta in un giudizio civile e parte appellata in un successivo giudizio d'appello, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate l'accesso alle dichiarazioni dei redditi e alle attestazioni di domicilio fiscale di due avvocate, al fine di verificare se avessero condiviso il domicilio fiscale e di contestare l'attendibilità di una testimonianza resa in primo grado, nonché di valutare eventuali profili di falsa testimonianza. L'Agenzia ha negato l'accesso sostenendo che il giudice civile avrebbe già accertato l'attendibilità della teste, che mancasse un nesso logico-strumentale tra i documenti richiesti e le esigenze difensive, che la richiesta fosse esplorativa e che l'Ufficio non potesse certificare dati provenienti da altre istituzioni. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti e dell'art. 24, comma 7, della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per motivazione carente e illogica, travisamento della sentenza civile e indebita valutazione amministrativa della strategia difensiva. Con motivi aggiunti ha inoltre denunciato che il diniego sarebbe stato adottato sotto la pressione delle opposizioni delle controinteressate e, quindi, con volontà coartata, istruttoria carente e sviamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il diniego e accertando il diritto della società all'accesso e all'estrazione di copia dei documenti richiesti. Il giudice ha applicato i principi delle Adunanze Plenarie nn. 19, 20 e 21 del 2020, secondo cui le dichiarazioni e gli atti contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari inseriti nell'Anagrafe tributaria sono documenti amministrativi accessibili ai fini difensivi, nonché il principio dell'Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, in base al quale l'amministrazione e il giudice dell'accesso non devono valutare anticipatamente l'ammissibilità, l'influenza o la decisività del documento nel giudizio principale, salvo l'assoluta ed evidente mancanza di collegamento o l'uso pretestuoso dell'accesso. Nel caso concreto, la richiesta era specifica quanto ai documenti, ai soggetti e al periodo temporale, ed era direttamente funzionale a verificare una circostanza precisa, ossia la condivisione del domicilio fiscale, rilevante per contestare l'attendibilità della testimonianza nel giudizio d'appello. Il TAR ha rilevato che la sentenza civile non aveva accertato in via definitiva l'attendibilità della teste, avendo deciso la causa per mancata prova del nesso causale ex art. 2051 c.c. L'Agenzia aveva quindi travisato la sentenza e oltrepassato i limiti del proprio sindacato, qualificando erroneamente la richiesta come esplorativa e valutando indebitamente la strategia difensiva della società. È stata inoltre ritenuta infondata la tesi secondo cui l'Ufficio non avrebbe potuto rilasciare i dati, poiché la ricorrente chiedeva accesso a documenti detenuti dall'Agenzia e non una certificazione di dati altrui. Il giudice ha ravvisato motivazione debole e illogica, istruttoria carente e sviamento, anche per l'acritica adesione alle argomentazioni delle controinteressate. L'accesso è stato ordinato entro trenta giorni, con possibilità di oscurare i dati non pertinenti alla prova del domicilio fiscale e dei rapporti professionali. L'Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Le dichiarazioni e gli atti contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari acquisiti dall'amministrazione finanziaria e inseriti nell'Anagrafe tributaria costituiscono documenti amministrativi accessibili.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Nel bilanciamento con la riservatezza, l'accesso ai documenti contenenti dati fiscali di terzi è consentito quando sia strettamente necessario per curare o difendere un interesse giuridico.

  • art. 116 c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso il giudice può accertare il diritto dell'istante e ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    Sono documenti amministrativi anche gli atti detenuti dall'amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica.

  • art. 31 d.P.R. 600/1973

    L'Agenzia delle Entrate detiene i documenti e i dati fiscali nell'esercizio dei compiti istituzionali previsti dalla legge.

  • art. 57 d.lgs. 300/1999

    La disposizione è richiamata quale fondamento dei compiti dell'Agenzia delle Entrate e della detenzione della documentazione fiscale.

  • art. 2051 c.c.

    La sentenza civile richiamata aveva rigettato la domanda per mancata prova del nesso causale nell'ambito della responsabilità da custodia, senza definire in via conclusiva l'attendibilità della teste.

  • art. 372 c.p.

    La documentazione richiesta era funzionale anche alla valutazione di eventuali profili di falsa testimonianza, senza che ciò imponesse all'amministrazione di anticipare valutazioni proprie del giudice penale.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei redditi, le attestazioni e gli altri atti contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari acquisiti dagli uffici dell'amministrazione finanziaria e inseriti nell'Anagrafe tributaria sono documenti amministrativi ostensibili mediante visione ed estrazione di copia nell'ambito dell'accesso difensivo.
  • Nel giudizio sull'accesso difensivo, l'amministrazione detentrice e il giudice amministrativo non possono valutare anticipatamente l'ammissibilità, l'influenza o la decisività del documento nel giudizio principale; tale valutazione spetta al giudice del processo cui la prova è destinata, salvo l'assoluta ed evidente mancanza di collegamento o il carattere pretestuoso e temerario della richiesta.
  • Una richiesta di accesso a dati fiscali di terzi non è esplorativa quando individua specificamente i documenti, i soggetti e il periodo temporale e li collega alla verifica di una circostanza determinata, direttamente rilevante per la difesa in un giudizio pendente.
  • Il diritto di accesso difensivo a documenti fiscali di terzi può prevalere sulla riservatezza quando la documentazione sia strettamente necessaria alla tutela di un interesse giuridico concreto; i dati non pertinenti alla finalità difensiva devono essere oscurati ove necessario.
  • L'amministrazione non può negare l'accesso sostenendo di non poter certificare dati provenienti da altre istituzioni quando l'istante chieda invece l'accesso a documenti amministrativi che l'amministrazione detiene in forza dei propri compiti istituzionali.
  • Il travisamento del contenuto di una sentenza civile, l'indebita valutazione della strategia difensiva dell'istante e l'adesione acritica alle opposizioni dei controinteressati possono integrare difetto di istruttoria, illogicità e sviamento nell'esercizio del potere in materia di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicità

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