Sentenza n. 294/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla convocazione del ricorrente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia - Sportello Unico per l'Immigrazione sull'istanza di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia - Sportello Unico per l'Immigrazione sull'istanza volta a ottenere la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, dopo il rilascio del nulla osta, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha convocato il ricorrente, come documentato dalla nota depositata in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la convocazione intervenuta nel corso del giudizio ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate. Quanto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio non ha confermato allo stato l'ammissione provvisoria, disponendo un incombente istruttorio: il ricorrente deve depositare dichiarazioni sostitutive e documentazione reddituale relativa agli anni 2025 e 2026 fino alla data della decisione, nonché una dichiarazione attestante il mancato rilascio della certificazione consolare prevista dall'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, già richiesta all'autorità consolare. L'incombente è finalizzato alla decisione sulla definitiva ammissione e alla liquidazione del compenso al difensore.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000
Disciplinano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e le responsabilità connesse alle dichiarazioni mendaci, richieste per integrare la documentazione relativa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000
Richiede che la dichiarazione sostitutiva sia corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
art. 76, comma 2, d.P.R. 115/2002
Individua il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comprendendo la somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito dei componenti della famiglia.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Rileva ai fini della documentazione richiesta al cittadino straniero per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento alla certificazione dell'autorità consolare.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'Amministrazione adotta l'atto o pone in essere l'attività richiesta e tale intervento soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi sull'illegittimità originaria del silenzio.
- Ai fini della conferma definitiva dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può richiedere la verifica delle condizioni reddituali riferite anche al periodo successivo a quello considerato dall'ammissione provvisoria, quando il processo si è protratto su più annualità fino alla decisione.
- Nel caso di cittadino straniero che richieda il patrocinio a spese dello Stato, la mancata disponibilità della certificazione consolare deve essere documentata mediante attestazione del mancato rilascio e della richiesta già inoltrata all'autorità consolare.
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