Sentenza n. 15354/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Ministeriale prot. n. 119 del 15 giugno 2023nella parte in cui all’art. 9, comma 1, dispone testualmente che “In applicazione dell’articolo 5, comma 13 e seguenti del decreto-legge, prima di procedere alle operazioni di cui all’articolo 3, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvedono ad inserire in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS coloro che sono inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. Sono altresì inclusi nel secondo elenco aggiuntivo, anche coloro che abbiano presentato istanza di inserimento nel primo elenco aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51, con riserva di riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Gli aspiranti di cui ai periodi precedenti sono inseriti nel secondo elenco aggiuntivo sulla base dell’ordine di priorità spettante in graduatoria previsto dalla disciplina delle GPS”; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso preordinato e conseguenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati 5/10/2023: - delle graduatorie ADSS, ADMM, ADAA, ADEE, pubblicate dell''USR Puglia Ufficio IV AT di Brindisi con decreto prot. n. -OMISSIS- del 02/8/2023, nella parte in cui i ricorrenti vengono inseriti in coda (segnatamente nella fascia F1C coloro che già erano inseriti con riserva nell''a.s. 22/23 e nella Fascia F1D coloro che hanno inserito il titolo di specializzazione per l''insegnamento su posti di sostegno conseguito all''estero, con riserva di riconoscimento, nel corrente a.s. 23/24) rispetto ai candidati con titolo specifico sul sostegno conseguito in Italia (inseriti in fascia F1A – quelli già inseriti nell''a.s. 22/23- e F1B -quelli che hanno inserito quest''anno il titolo conseguito in Italia – cd Elenchi Aggiuntivi); - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso preordinato e conseguenziale, ivi compreso, in parte qua, l'art. 9 co 2 del DM 119/23 e il decreto prot. n. -OMISSIS- del 02/8/2023 dell'USR Puglia Ufficio IV At Brindisi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che le disposizioni impugnate erano state sostituite da una nuova disciplina pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dai ricorrenti. Non ha quindi deciso nel merito le censure contro il decreto e le graduatorie. La domanda cautelare era stata precedentemente respinta con ordinanza del 14 novembre 2023. Spese compensate.
Atto impugnato: Decreto ministeriale n. 119 del 2023, nella parte in cui disponeva l’inserimento dei docenti con titolo estero di abilitazione o specializzazione sul sostegno in un secondo elenco aggiuntivo collocato in coda alla prima fascia delle GPS, e graduatorie per i posti di sostegno della provincia di Brindisi che li collocavano in coda
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale n. 119 del 2023, contestando la previsione dell’art. 9, comma 1, che, recependo l’art. 5, comma 13, del d.l. n. 44/2023, collocava in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS gli aspiranti con titolo estero di abilitazione o specializzazione sul sostegno in attesa di riconoscimento, attribuendo loro una posizione successiva rispetto ai candidati con titolo conseguito in Italia. Con motivi aggiunti hanno impugnato le graduatorie ADSS, ADMM, ADAA e ADEE della provincia di Brindisi, nella parte in cui li inserivano in coda (fascia F1C o F1D) rispetto ai candidati collocati nelle fasce F1A e F1B. Il testo non espone ulteriori specifiche censure di legittimità. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, deducendo che sopravvenute disposizioni regolamentari avevano eliminato i secondi elenchi aggiuntivi in coda alla prima fascia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1057/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1296/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1301/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1864/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15391/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15392/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →