Cassazione Civile, Sentenza n. 22068/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti dalla società solo in giudizio (non prodotti nella fase amministrativa) ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 e ha confermato l'accertamento IRES/IRAP per l'anno 2004 relativo all'indeducibilità dei costi di acquisto di merce da imprese in territorio a regime fiscale privilegiato (Hong Kong), stimati dall'Ufficio sulla base delle bollette doganali. In cassazione la società deduceva (1) violazione dell'art. 32 DPR 600/1973 perché l'Ufficio non avrebbe provato i presupposti della preclusione e perché la mancata esibizione deriverebbe da un 'disguido interno' non imputabile alla società; (2) violazione dell'art. 110 DPR 917/1986 contestando la ricostruzione dei costi operata dall'Ufficio e sostenendo che non era stata effettuata alcuna deduzione fiscale da parte della società (merce in prova/campionatura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per violazione dell'art. 366 c.p.c. parte delle censure e, nel merito, ha ritenuto infondati i mezzi articolati. Sulla questione della produzione documentale ha confermato l'orientamento secondo cui la mera dichiarazione di un 'disguido interno' non è idonea a superare la preclusione prevista dall'art. 32 DPR 600/1973: soltanto la prova di una causa di forza maggiore consente di utilizzare documenti non prodotti nella fase amministrativa. Quanto alla determinazione dei maggiori ricavi/costi, la Corte ha ritenuto che le bollette doganali e la documentazione allegata all'accertamento provassero l'ammontare degli acquisti e che la documentazione prodotta tardivamente dalla contribuente fosse preclusa e non offrisse elementi di controprova. Il ricorso è dunque respinto; la ricorrente condannata alle spese e al pagamento di euro 6.500,00 per compenso, oltre a contributo unificato secondo quanto previsto.
Norme richiamate
art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte interpreta la norma come prevedente la preclusione all'utilizzo in giudizio dei documenti non prodotti in sede amministrativa; la preclusione può essere superata solo se il contribuente prova che la mancata esibizione è dovuta a causa di forza maggiore. Una generica dichiarazione di 'disguido interno' non è sufficiente.
art. 110, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma, applicata dalla Corte, legittima l'accertamento basato su documenti esterni (es. bollette doganali) per la determinazione dei componenti di reddito; la documentazione societaria prodotta tardivamente, se inammissibile, non può neutralizzare tale ricostruzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento formale del ricorso per cassazione invocato dalla ricorrente (violazione di norme di diritto). La Corte ha esaminato le censure proposte e ne ha dichiarato parte inammissibile e parte infondata.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama tale norma per dichiarare inammissibili motivi di cassazione che non indicano in modo specifico gli atti e le questioni di merito oggetto di censura, o che sollevano questioni nuove non valutate nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per l'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per tale versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Documenti prodotti soltanto in sede giudiziale sono preclusi se non sono stati presentati nella fase amministrativa dell'accertamento salvo prova di causa di forza maggiore che giustifichi la mancata esibizione.
- Una dichiarazione generica di 'disguido interno' non è idonea a superare la preclusione: il contribuente deve fornire elementi concreti e probatori dell'impossibilità di produrre i documenti in fase amministrativa.
- Le bollette doganali e altri documenti ufficiali esterni possono costituire prova puntuale dell'ammontare delle operazioni e legittimare la ricostruzione del reddito o del valore della produzione a fini fiscali.
- La documentazione tardiva, oltre a essere preclusa se non giustificata, deve offrire elementi di controprova certi per scalfire la ricostruzione dell'Ufficio; la semplice produzione non è sufficiente.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici: bisogna indicare con precisione gli atti e le circostanze di fatto rilevanti e non è ammesso sollevare questioni nuove non decise nei gradi di merito.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente i fatti rilevanti e, ove non possibile, conservare e dimostrare le ragioni oggettive dell'impossibilità di esibizione (es. eventi di forza maggiore).
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