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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22068/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti dalla società solo in giudizio (non prodotti nella fase amministrativa) ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 e ha confermato l'accertamento IRES/IRAP per l'anno 2004 relativo all'indeducibilità dei costi di acquisto di merce da imprese in territorio a regime fiscale privilegiato (Hong Kong), stimati dall'Ufficio sulla base delle bollette doganali. In cassazione la società deduceva (1) violazione dell'art. 32 DPR 600/1973 perché l'Ufficio non avrebbe provato i presupposti della preclusione e perché la mancata esibizione deriverebbe da un 'disguido interno' non imputabile alla società; (2) violazione dell'art. 110 DPR 917/1986 contestando la ricostruzione dei costi operata dall'Ufficio e sostenendo che non era stata effettuata alcuna deduzione fiscale da parte della società (merce in prova/campionatura).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per violazione dell'art. 366 c.p.c. parte delle censure e, nel merito, ha ritenuto infondati i mezzi articolati. Sulla questione della produzione documentale ha confermato l'orientamento secondo cui la mera dichiarazione di un 'disguido interno' non è idonea a superare la preclusione prevista dall'art. 32 DPR 600/1973: soltanto la prova di una causa di forza maggiore consente di utilizzare documenti non prodotti nella fase amministrativa. Quanto alla determinazione dei maggiori ricavi/costi, la Corte ha ritenuto che le bollette doganali e la documentazione allegata all'accertamento provassero l'ammontare degli acquisti e che la documentazione prodotta tardivamente dalla contribuente fosse preclusa e non offrisse elementi di controprova. Il ricorso è dunque respinto; la ricorrente condannata alle spese e al pagamento di euro 6.500,00 per compenso, oltre a contributo unificato secondo quanto previsto.

Norme richiamate

  • art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte interpreta la norma come prevedente la preclusione all'utilizzo in giudizio dei documenti non prodotti in sede amministrativa; la preclusione può essere superata solo se il contribuente prova che la mancata esibizione è dovuta a causa di forza maggiore. Una generica dichiarazione di 'disguido interno' non è sufficiente.

  • art. 110, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La norma, applicata dalla Corte, legittima l'accertamento basato su documenti esterni (es. bollette doganali) per la determinazione dei componenti di reddito; la documentazione societaria prodotta tardivamente, se inammissibile, non può neutralizzare tale ricostruzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione invocato dalla ricorrente (violazione di norme di diritto). La Corte ha esaminato le censure proposte e ne ha dichiarato parte inammissibile e parte infondata.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama tale norma per dichiarare inammissibili motivi di cassazione che non indicano in modo specifico gli atti e le questioni di merito oggetto di censura, o che sollevano questioni nuove non valutate nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata per l'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per tale versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Documenti prodotti soltanto in sede giudiziale sono preclusi se non sono stati presentati nella fase amministrativa dell'accertamento salvo prova di causa di forza maggiore che giustifichi la mancata esibizione.
  • Una dichiarazione generica di 'disguido interno' non è idonea a superare la preclusione: il contribuente deve fornire elementi concreti e probatori dell'impossibilità di produrre i documenti in fase amministrativa.
  • Le bollette doganali e altri documenti ufficiali esterni possono costituire prova puntuale dell'ammontare delle operazioni e legittimare la ricostruzione del reddito o del valore della produzione a fini fiscali.
  • La documentazione tardiva, oltre a essere preclusa se non giustificata, deve offrire elementi di controprova certi per scalfire la ricostruzione dell'Ufficio; la semplice produzione non è sufficiente.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici: bisogna indicare con precisione gli atti e le circostanze di fatto rilevanti e non è ammesso sollevare questioni nuove non decise nei gradi di merito.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente i fatti rilevanti e, ove non possibile, conservare e dimostrare le ragioni oggettive dell'impossibilità di esibizione (es. eventi di forza maggiore).

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