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Sentenza

Sentenza n. 1617/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento a) dell'ordinanza n. 133/2022, adottata in data 07.09.2022 adottata ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 380/2001, e successivamente notificata il 12.9.2022 alla ricorrente, con la quale il Dirigente dell'VIII Settore Urbanistica - Servizio Antiabusivismo Edilizio - Demolizioni del Comune di Torre del Greco ha ingiunto alla proprietaria ricorrente, nonché al conduttore, di provvedere alla demolizione ad horas ed al ripristino dello stato dei luoghi di alcuni interventi edilizi che si assumono abusivamente realizzati su di un immobile sito in Torre del Greco alla via dei Velaioli n. 5; - di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente ivi compresa: b) la relazione redatta dal Servizio Antiabusivismo Edilizio dell'ente prot. 19338 dell'11.04.2022;

Giustizia amministrativa202205792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, limitatamente alla diversa distribuzione degli spazi interni mediante realizzazione di nuovi tramezzi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di vari interventi edilizi realizzati su un immobile interessato da una domanda di condono edilizio. Dopo avere ripristinato le opere relative al frazionamento/fusione e alla trasformazione di una finestra in porta, la ricorrente ha contestato soltanto la demolizione dei nuovi tramezzi e della diversa distribuzione interna degli spazi. Ha dedotto: la violazione degli artt. 26 l. 47/1985, 3, 6-bis, 22, 27 e 37 d.P.R. 380/2001, sostenendo che si trattava di opere interne, prive di incidenza su volumi, superfici e prospetti, non soggette a permesso di costruire e, al più, riconducibili alla manutenzione straordinaria e alla CILA; l'erronea applicazione della sanzione demolitoria prevista dall'art. 27 d.P.R. 380/2001; la violazione degli artt. 32, 38 e 44 l. 47/1985, nonché il difetto dei presupposti, lo sviamento e la violazione dei principi di economicità dell'azione amministrativa, in ragione della pendenza della domanda di condono e della sovrapponibilità delle opere interne all'oggetto del condono; la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, oltre a difetto di motivazione, istruttoria ed erroneità dei presupposti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato parzialmente l'ordinanza, limitatamente alla parte relativa alla demolizione della diversa distribuzione degli spazi interni mediante nuovi tramezzi. Il giudice ha ritenuto che opere interne di spostamento o realizzazione di tramezzi, non incidenti sulle parti strutturali e senza modificazione di volumi, superfici o prospetti, costituiscano interventi di manutenzione straordinaria soggetti al regime della comunicazione di inizio lavori, oggi CILA, e non a permesso di costruire. La mancata presentazione della comunicazione non legittima quindi la demolizione, poiché l'omissione è sanzionabile, secondo il regime applicabile, con la sanzione pecuniaria. Anche qualora fossero interessate parti strutturali, l'intervento sarebbe soggetto a SCIA e la sua omissione comporterebbe la sanzione pecuniaria di cui all'art. 37 d.P.R. 380/2001, non la demolizione. La presenza di vincoli paesaggistici non modifica la qualificazione dell'intervento, ove esso non alteri lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore dell'edificio; il giudice ha richiamato l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per interventi di manutenzione straordinaria non incidenti su tali elementi. La domanda di condono pendente non è stata ritenuta, da sola, sufficiente a giustificare la demolizione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo [...] provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi

    La sanzione demolitoria è doverosa per opere abusive ricadenti nei presupposti applicativi della norma, ma non può essere utilizzata per opere interne che non richiedono un titolo edilizio maggiore e per le quali l'omissione della comunicazione è soggetta a sanzione pecuniaria.

  • art. 3, lett. b), d.P.R. 380/2001

    La diversa distribuzione degli spazi interni mediante tramezzi, senza trasformazione dell'organismo edilizio e senza incidenza sui volumi, sulle superfici o sui prospetti, è stata ricondotta alla manutenzione straordinaria.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Gli interventi di manutenzione straordinaria non incidenti sulle parti strutturali sono soggetti a CILA; l'omessa comunicazione non giustifica la demolizione.

  • art. 22, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    Se la diversa distribuzione interna interessa parti strutturali, l'intervento è soggetto a SCIA.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La realizzazione senza SCIA degli interventi riconducibili all'art. 22 comporta la sanzione pecuniaria e non, per ciò solo, la demolizione.

  • art. 149 d.lgs. 42/2004

    a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici

    Gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore dell'edificio non richiedono l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    È stata richiamata la possibilità di autorizzazione paesaggistica postuma per abusi minori, inclusi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria privi di creazione di superfici utili o volumi.

  • art. 26 l. 47/1985

    La disciplina ratione temporis delle opere interne è stata valorizzata per escludere, in relazione agli interventi contestati, la necessità di concessione o autorizzazione edilizia.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Le censure relative alla mancata comunicazione di avvio e al difetto di motivazione e istruttoria non sono state espressamente esaminate, essendo stata ritenuta assorbente l'illegittimità della sanzione demolitoria.

Massime di principio

  • La diversa distribuzione degli spazi interni mediante realizzazione o spostamento di tramezzi, quando non incide sulle parti strutturali e non modifica volumi, superfici o prospetti, costituisce manutenzione straordinaria soggetta a CILA e non richiede permesso di costruire.
  • L'omessa presentazione della CILA per opere interne non strutturali non legittima l'adozione della sanzione demolitoria, che presuppone la realizzazione dell'opera senza il titolo edilizio richiesto; l'omissione è soggetta al regime sanzionatorio pecuniario previsto dalla disciplina applicabile.
  • Se le opere di diversa distribuzione interna interessano parti strutturali dell'edificio, esse sono soggette a SCIA e la loro realizzazione senza segnalazione comporta la sanzione prevista dall'art. 37 d.P.R. 380/2001, non automaticamente la demolizione.
  • La presenza di vincoli paesaggistici non muta la qualificazione edilizia di opere interne prive di incidenza su stato dei luoghi e aspetto esteriore dell'edificio; per tali interventi non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 42/2004.
  • La pendenza di una domanda di condono edilizio non giustifica di per sé l'ingiunzione di demolizione di opere interne, quando queste non costituiscano una modificazione strutturale del preesistente stato dei luoghi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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