Cassazione Penale, Sentenza n. 21965/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Parisi impugnava la conferma della condanna per ricettazione sostenendo: 1) motivazione manifestamente illogica e erronea applicazione dell'art. 533 c.p.p., con travisamento degli elementi di fatto (argomentando che le monete erano state trovate insieme ad altre monete e non provato il loro valore ai sensi del D.Lgs. 42/2004); 2) assenza dell'elemento soggettivo (anche in forma di dolo eventuale) e mancata prova che le monete fossero rinvenute dopo il 1909 o assenza di decreto di dichiarazione di rarità/pregio; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 4) errata esclusione dell'ipotesi contravvenzionale ex art. 712 c.p. e mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62, n.4 c.p.); 5) eccezione di prescrizione sollevata tardivamente in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che: a) il ricorrente era stato trovato in possesso di tre monete di interesse archeologico e una di interesse storico-culturale, il cui rilievo era stato accertato dal Dipartimento dei Beni Culturali della Sovrintendenza di Messina; b) la qualificazione dei beni come "culturali" può essere effettuata con approccio sostanzialistico anche senza previa dichiarazione amministrativa quando le caratteristiche oggettive lo giustifichino; c) l'elemento soggettivo della ricettazione può ricomprendere il dolo eventuale quando l'agente abbia accettato il rischio della provenienza illecita (diverso dall'ipotesi colposa/contravvenzionale ex art. 712 c.p. che richiede mera superficialità); d) l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata correttamente esclusa in ragione della natura e del pregio delle monete e della valutazione complessiva negativa sugli indici richiesti; e) la richiesta di prescrizione sollevata per la prima volta in cassazione era generica e priva di elementi idonei a dimostrarla; conseguentemente la condanna di merito è stata confermata (pena finale: 1 anno di reclusione e euro 100 di multa, oltre spese processuali) e il ricorrente è stato condannato al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Riferita alla fattispecie di ricettazione e alla sua "ipotesi lieve"; i giudici di merito avevano ricondotto la vicenda a tale norma per il calcolo della pena
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione in appello; la Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione di merito congrua e non censurabile
D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali)
La Corte ha richiamato le disposizioni amministrative e la nozione di bene culturale: in particolare l'art. 10 e l'art. 91 sono stati utilizzati per spiegare quando monete/rinvenimenti appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e quando non è necessaria una formale dichiarazione per riconoscerne l'interesse culturale
legge n. 22/2022 (modifiche penali)
Ha introdotto nel codice penale gli artt. 518-bis e ss. attuativi della Convenzione del Consiglio d'Europa; la Corte ha spiegato il quadro normativo nuovo e la rilevanza speciale dei reati contro i beni culturali
art. 518-bis e ss. cod. pen.
Riferiti come nuove fattispecie penali volte a tutelare specificamente i beni culturali; hanno orientato l'interpretazione sostanzialistica della nozione di bene culturale
art. 712 cod. pen.
Norma contravvenzionale sull'acquisto di cose di sospetta provenienza: la Corte ha distinto l'ipotesi colposa/contravvenzionale (superficialità) dal dolo eventuale richiesto per la ricettazione
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ricordato i criteri consolidati (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, grado di colpevolezza) e ha ritenuto che basta la valutazione negativa di uno solo degli indici per escludere la causa; pertanto la sua esclusione è stata motivata e ritenuta corretta
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante generica: la Corte ha rilevato l'assenza di elementi positivi che ne giustificassero il riconoscimento nella specie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende: applicata per liquidare la somma di euro 3.000
Massime di principio
- La qualificazione di "bene culturale" può essere effettuata in chiave sostanziale: non è sempre necessaria una previa dichiarazione amministrativa se le caratteristiche oggettive del bene (tipologia, rarità, contesto di rinvenimento) consentono di desumerne l'interesse culturale.
- La ricettazione può essere configurata anche con dolo eventuale: chi "accetta il rischio" che un bene sia di illecita provenienza può essere ritenuto colpevole, mentre l'ipotesi contravvenzionale richiede una valutazione di colpa per superficialità.
- L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) richiede una valutazione complessiva e favorevole di tutti gli indici indicati: la negatività anche di uno solo può precluderne l'applicazione.
- Le valutazioni di fatto operare dal giudice di merito (anche sull'elemento soggettivo e sulle caratteristiche dei beni) sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi di diritto o motivazione manifesta-mente illogica.
- La tardiva allegazione di fatti nuovi (es. diversa data di consumazione per far valere la prescrizione) in cassazione è generalmente inammissibile se priva di elementi documentali incontrovertibili.
- Per chi difende soggetti trovati in possesso di manufatti o monete, è utile produrre perizie tecniche o documenti amministrativi (decreti, certificazioni della Sovrintendenza) già nei gradi di merito per contestare la natura culturale o il valore, perché l'assenza di tali elementi rende difficile riformare le decisioni in sede di legittimità.
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