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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21965/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Parisi impugnava la conferma della condanna per ricettazione sostenendo: 1) motivazione manifestamente illogica e erronea applicazione dell'art. 533 c.p.p., con travisamento degli elementi di fatto (argomentando che le monete erano state trovate insieme ad altre monete e non provato il loro valore ai sensi del D.Lgs. 42/2004); 2) assenza dell'elemento soggettivo (anche in forma di dolo eventuale) e mancata prova che le monete fossero rinvenute dopo il 1909 o assenza di decreto di dichiarazione di rarità/pregio; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 4) errata esclusione dell'ipotesi contravvenzionale ex art. 712 c.p. e mancato riconoscimento delle attenuanti (art. 62, n.4 c.p.); 5) eccezione di prescrizione sollevata tardivamente in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che: a) il ricorrente era stato trovato in possesso di tre monete di interesse archeologico e una di interesse storico-culturale, il cui rilievo era stato accertato dal Dipartimento dei Beni Culturali della Sovrintendenza di Messina; b) la qualificazione dei beni come "culturali" può essere effettuata con approccio sostanzialistico anche senza previa dichiarazione amministrativa quando le caratteristiche oggettive lo giustifichino; c) l'elemento soggettivo della ricettazione può ricomprendere il dolo eventuale quando l'agente abbia accettato il rischio della provenienza illecita (diverso dall'ipotesi colposa/contravvenzionale ex art. 712 c.p. che richiede mera superficialità); d) l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata correttamente esclusa in ragione della natura e del pregio delle monete e della valutazione complessiva negativa sugli indici richiesti; e) la richiesta di prescrizione sollevata per la prima volta in cassazione era generica e priva di elementi idonei a dimostrarla; conseguentemente la condanna di merito è stata confermata (pena finale: 1 anno di reclusione e euro 100 di multa, oltre spese processuali) e il ricorrente è stato condannato al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Riferita alla fattispecie di ricettazione e alla sua "ipotesi lieve"; i giudici di merito avevano ricondotto la vicenda a tale norma per il calcolo della pena

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione in appello; la Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione di merito congrua e non censurabile

  • D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali)

    La Corte ha richiamato le disposizioni amministrative e la nozione di bene culturale: in particolare l'art. 10 e l'art. 91 sono stati utilizzati per spiegare quando monete/rinvenimenti appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e quando non è necessaria una formale dichiarazione per riconoscerne l'interesse culturale

  • legge n. 22/2022 (modifiche penali)

    Ha introdotto nel codice penale gli artt. 518-bis e ss. attuativi della Convenzione del Consiglio d'Europa; la Corte ha spiegato il quadro normativo nuovo e la rilevanza speciale dei reati contro i beni culturali

  • art. 518-bis e ss. cod. pen.

    Riferiti come nuove fattispecie penali volte a tutelare specificamente i beni culturali; hanno orientato l'interpretazione sostanzialistica della nozione di bene culturale

  • art. 712 cod. pen.

    Norma contravvenzionale sull'acquisto di cose di sospetta provenienza: la Corte ha distinto l'ipotesi colposa/contravvenzionale (superficialità) dal dolo eventuale richiesto per la ricettazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ricordato i criteri consolidati (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo, grado di colpevolezza) e ha ritenuto che basta la valutazione negativa di uno solo degli indici per escludere la causa; pertanto la sua esclusione è stata motivata e ritenuta corretta

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante generica: la Corte ha rilevato l'assenza di elementi positivi che ne giustificassero il riconoscimento nella specie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende: applicata per liquidare la somma di euro 3.000

Massime di principio

  • La qualificazione di "bene culturale" può essere effettuata in chiave sostanziale: non è sempre necessaria una previa dichiarazione amministrativa se le caratteristiche oggettive del bene (tipologia, rarità, contesto di rinvenimento) consentono di desumerne l'interesse culturale.
  • La ricettazione può essere configurata anche con dolo eventuale: chi "accetta il rischio" che un bene sia di illecita provenienza può essere ritenuto colpevole, mentre l'ipotesi contravvenzionale richiede una valutazione di colpa per superficialità.
  • L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) richiede una valutazione complessiva e favorevole di tutti gli indici indicati: la negatività anche di uno solo può precluderne l'applicazione.
  • Le valutazioni di fatto operare dal giudice di merito (anche sull'elemento soggettivo e sulle caratteristiche dei beni) sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi di diritto o motivazione manifesta-mente illogica.
  • La tardiva allegazione di fatti nuovi (es. diversa data di consumazione per far valere la prescrizione) in cassazione è generalmente inammissibile se priva di elementi documentali incontrovertibili.
  • Per chi difende soggetti trovati in possesso di manufatti o monete, è utile produrre perizie tecniche o documenti amministrativi (decreti, certificazioni della Sovrintendenza) già nei gradi di merito per contestare la natura culturale o il valore, perché l'assenza di tali elementi rende difficile riformare le decisioni in sede di legittimità.

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