Sentenza n. 1857/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Toscana, con il quale si nega il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento e della liquidazione dell'indennità di compensazione per il servizio prestato in 123 giornate destinate al riposo settimanale o coincidenti con festività infrasettimanali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato il diniego opposto alla sua istanza di riconoscimento e liquidazione dell'indennità per il servizio prestato in 123 giornate di riposo settimanale o festive infrasettimanali, prevista dall'art. 54, comma 3, d.P.R. 164/2002. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di tale disposizione, nonché illogicità manifesta e travisamento dei fatti: sostenendo che, poiché il regolamento del personale della Guardia di Finanza individua di norma nella domenica il giorno di riposo settimanale, il servizio domenicale dovesse essere equiparato, ai fini dell'indennità, a quello prestato nei festivi infrasettimanali. Ha precisato che l'importo dell'indennità era stato rideterminato in euro 8 dal 1° gennaio 2009 e in euro 12 dal 31 dicembre 2021. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere, violazione della ragionevolezza e difetto di motivazione, assumendo che l'amministrazione non avesse applicato criteri di giustizia sostanziale e ragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha respinto congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati. Ha interpretato l'art. 54, comma 3, d.P.R. 164/2002 nel senso che l'indennità remunera il disagio del servizio prestato nel giorno destinato al riposo, mentre il recupero del riposo ha funzione compensativa e non retributiva. Le ore dalla prima alla sesta, pur lavorate nel giorno di riposo o festivo, non costituiscono straordinario, il cui computo avviene su base settimanale; resta fermo il diritto al recupero del riposo. Il presupposto dell'indennità è però che il servizio nel giorno di riposo sia stato imposto da sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio, tali da modificare una precedente programmazione lavorativa. Poiché non risultava documentata la sussistenza di tali esigenze nel caso concreto, il militare non aveva diritto alla compensazione; la sola circostanza che la domenica fosse di norma destinata al riposo non era sufficiente. Il diniego era inoltre motivato per relationem mediante richiamo alla circolare dell'amministrazione, coerente con l'interpretazione della disposizione: è stato quindi respinto anche il motivo relativo a irragionevolezza e difetto di motivazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, d.P.R. 164/2002
Per la corresponsione dell’indennità in parola, tuttavia, occorre che tale impiego del personale in giorno festivo derivi da sopravvenute inderogabili esigenze di servizio che modifichino una precedente programmazione lavorativa.
L'indennità spetta quando il servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è richiesto per sopravvenute e inderogabili esigenze di servizio che modificano una programmazione lavorativa precedente; in mancanza di prova di tali presupposti, il beneficio non è dovuto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 settembre 2026, celebrata ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a.
La disposizione è richiamata quale disciplina dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in cui la causa è stata trattata.
Massime di principio
- L'indennità prevista dall'art. 54, comma 3, d.P.R. 164/2002 compensa il disagio della prestazione lavorativa in una giornata destinata al riposo settimanale o festiva infrasettimanale; non trasforma le ore ordinarie in lavoro straordinario, che è computato su base settimanale, e non sostituisce il diritto al recupero del riposo.
- Il diritto all'indennità per il servizio prestato nel giorno destinato al riposo presuppone che il dipendente sia stato chiamato a prestare servizio per sopravvenute e inderogabili esigenze, incidenti su una precedente programmazione lavorativa. Se tali esigenze non risultano documentate, l'indennità non spetta.
- Il fatto che un giorno, come la domenica, sia ordinariamente destinato al riposo settimanale non è sufficiente, da solo, a fondare il diritto all'indennità: occorre accertare il presupposto delle sopravvenute esigenze inderogabili di servizio.
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