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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19322 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la cartella di pagamento relativa al contributo consortile di bonifica per l'anno 2004. Sosteneva, da un lato, che il Consorzio non avesse provato l'esistenza di un beneficio diretto e specifico per i suoi immobili e, dall'altro, che il contributo non fosse dovuto perché la società già pagava la tariffa per il servizio di pubblica fognatura. In precedenza la Cassazione aveva dichiarato improcedibile il ricorso per un erroneo computo del termine di deposito; la società ha quindi proposto revocazione, deducendo un errore di fatto sulla data di deposito effettuato mediante spedizione postale.

La decisione

La Corte ha accolto la revocazione, riconoscendo che, quando il ricorso per cassazione è depositato mediante spedizione postale, rileva la data di consegna del plico all'ufficio postale, nella specie il 9 luglio 2012, entro il termine di venti giorni dalla notifica. Ha quindi revocato la precedente sentenza per errore di fatto. Esaminando nel merito il ricorso originario, tuttavia, lo ha rigettato: gli immobili ricavavano un beneficio diretto e specifico dalle opere di difesa e manutenzione idraulica documentate dal Consorzio, mentre il pagamento della tariffa fognaria non escludeva il distinto contributo consortile. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 369 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

    Nel deposito effettuato tramite posta, il termine è rispettato se il plico viene consegnato all'ufficio postale entro il termine; non rileva la data successiva di ricezione o di iscrizione a ruolo presso la cancelleria.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente la revocazione quando la sentenza è fondata su un errore di fatto risultante dagli atti, consistente in un'erronea percezione di un dato processuale non controverso.

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.

  • Art. 860 c.c.

    Fondamenta l'obbligo dei proprietari di contribuire alle opere di bonifica quando gli immobili traggono uno specifico vantaggio dalle opere consortili.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10

    Il contributo consortile presuppone che l'immobile sia compreso nel comprensorio e benefici direttamente e specificamente delle opere di bonifica, con un vantaggio idoneo a tradursi in un incremento o in una qualità del fondo.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola la ripartizione dell'onere della prova. L'approvazione di un piano di classifica genera, secondo la giurisprudenza richiamata, una presunzione relativa del beneficio; il contribuente può superarla fornendo prova contraria.

  • L.R. Campania 25 febbraio 2003, n. 4, art. 13, commi 3 e 4, come modificata dalla L.R. Campania 29 dicembre 2005, n. 24, art. 11

    L'eventuale esenzione dal contributo riguarda le attività o le componenti già coperte dalla tariffa del servizio idrico o fognario, ma non esclude il contributo dovuto per un distinto beneficio derivante dalla difesa idraulica del territorio.

  • Art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5

    Rileva per il deposito degli atti mediante invio postale e consente di considerare la data di spedizione o consegna all'ufficio postale ai fini della tempestività.

Massime di principio

  • Il contributo di bonifica è dovuto non per la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio, ma quando esiste un beneficio diretto e specifico, anche potenziale, derivante dalle opere consortili.
  • L'approvazione di un piano di classifica e la documentazione delle opere eseguite possono far presumere il beneficio per gli immobili inclusi; il contribuente deve fornire una prova concreta dell'assenza di vantaggio per il proprio fondo.
  • Il pagamento della tariffa per fognatura o servizio idrico non elimina automaticamente il contributo di bonifica, perché si tratta di obbligazioni potenzialmente riferite a servizi e benefici diversi.
  • Nel deposito postale del ricorso per cassazione, per rispettare il termine processuale conta la data di consegna del plico all'ufficio postale, non quella di arrivo in cancelleria o di iscrizione a ruolo.
  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo quando il giudice abbia percepito erroneamente un dato oggettivo, non controverso e risultante dagli atti; non serve a riesaminare liberamente la valutazione giuridica o probatoria.

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