Ordinanza n. 12/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione comunale del 13 ottobre 2025, relativa al diniego di assegnazione di alloggio in sanatoria, del presupposto parere negativo della commissione ERP del 3 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione comunale di diniego dell'assegnazione in sanatoria di un alloggio ERP e presupposto parere negativo della Commissione ERP
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnataria ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione del Comune di Chieti del 13 ottobre 2025 con cui le è stata negata l'assegnazione in sanatoria di un alloggio, nonché il presupposto parere negativo della Commissione ERP del 3 ottobre 2025. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata valutata alla luce della particolare situazione familiare della ricorrente, caratterizzata dalla presenza di numerosa prole a carico.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, in rito, l'immediata lesività degli atti impugnati e ha reputato allo stato sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare, valorizzando la particolare situazione familiare della ricorrente. L'accoglimento è stato disposto impregiudicato il più approfondito esame della controversia nel merito. Il giudice ha sospeso l'efficacia della comunicazione comunale e del parere negativo impugnati, fissando la trattazione di merito all'udienza pubblica del 23 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti allo stato i presupposti per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
art. 57 c.p.a.
Richiamato dal TAR nella decisione sulla fase cautelare e sulla regolazione delle relative spese.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di atti immediatamente lesivi quando, allo stato degli atti e senza pregiudicare l'esame pieno del merito, ritenga sussistenti i presupposti della tutela urgente.
- La particolare situazione familiare del destinatario, inclusa la presenza di numerosi figli a carico, può assumere rilievo nella valutazione cautelare relativa al diniego di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
- L'accoglimento della domanda cautelare non anticipa la decisione sul merito: la sospensione degli atti può essere disposta con riserva di un più approfondito esame nella successiva fase di cognizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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