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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22714/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha richiesto la correzione di un presunto errore materiale nell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 25/05/2022 relativa all'applicazione di una pena accessoria derivante da una sentenza irrevocabile del 20/10/2020. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona respingeva l'istanza con decreto del 19/07/2022. In cassazione il difensore ha articolato tre motivi: (1) illegittimità/abnormità del provvedimento perché emesso dal Presidente non parte del collegio che aveva adottato l'ordinanza originaria; (2) nullità per mancata instaurazione del contraddittorio e celebrazione di apposita udienza; (3) carenza di motivazione e sussistenza dei presupposti per accogliere la correzione di errore materiale (richiamo di norme penali e procedurali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: il provvedimento impugnato è nullo per mancata instaurazione del contraddittorio camerale, richiamando l'obbligo di decidere nel contraddittorio conformemente agli articoli pertinenti (in particolare art. 666, commi 3 e 4, c.p.p.), salvo le ipotesi di manifesta infondatezza o mera riproposizione. Le restanti censure sono state assorbite. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio nel quale dovrà essere svolto il contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente quale motivo di ricorso per cassazione per far valere violazioni di norme di diritto e di procedimento; utilizzata come termine di inquadramento delle censure prospettate.

  • art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta tale norma nel senso che il giudice dell'esecuzione deve decidere nel contraddittorio camerale osservando le formalità previste; la mancata osservanza determina la nullità dell'ordinanza, salvo i casi espressi di manifesta infondatezza o mera riproposizione.

  • artt. 33, 130, 178 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per sostenere vizi procedurali/attribuzione del provvedimento: la Corte non si pronuncia specificamente sul loro contemperamento poiché ha deciso per la nullità per assenza di contraddittorio.

  • art. 127, 130, 178, lett. a), b), c) cod. proc. pen.

    Richiamate come fondamento della censura sulla mancata celebrazione di udienza e contraddittorio; la Corte ha accolto la censura di mancato contraddittorio richiamando la disciplina generale (art. 666 c.p.p.).

  • artt. 20 e 37 cod. pen.

    Norme penalistiche richiamate dal ricorrente in relazione alla natura della pena accessoria; la sentenza di legittimità non effettua un approfondimento sostanziale di queste norme, avendo deciso sul profilo procedurale.

  • art. 125, 648, 650 cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate dal ricorrente in relazione a motivazione e correzione di errori; la Corte non le esamina singolarmente perché ha risolto il ricorso con l'annullamento per carenza del contraddittorio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve decidere nel contraddittorio camerale osservando le formalità previste dall'art. 666 c.p.p.; la mancata instaurazione del contraddittorio determina la nullità del provvedimento, salvo i casi di manifesta infondatezza o mera riproposizione.
  • La violazione del principio del contraddittorio assorbe spesso le altre censure processuali e può condurre all'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, anche se il ricorrente invoca profili di legittimità o di merito.
  • La richiesta di correzione di errori materiali in ordinanze deve essere trattata rispettando le garanzie procedurali: se la decisione viene adottata senza le necessarie forme di contraddittorio, il rimedio può essere l'annullamento e il rinvio.
  • Quando si impugna un provvedimento del giudice dell'esecuzione, è strategico contestare immediatamente la mancata instaurazione del contraddittorio: se accolta, tale censura è decisiva e può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
  • Se si contesta che un decreto o ordinanza sia stato emesso da chi non ha fatto parte del collegio originario, tale censura può essere rilevante; tuttavia, la Corte di legittimità può comunque risolvere il ricorso su questioni procedurali vincolanti (come il contraddittorio) senza entrare nel merito di tutte le questioni prospettate.

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