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Sentenza

Sentenza del 03/05/2018 n. 2017 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Iva - Illecito del cessionario esportatore abituale - Compartecipazione colposa del cedente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affermato che la compartecipazione colposa del contribuente-cedente non può essere esclusa sulla base dell'erronea premessa secondo cui egli sarebbe obbligato esclusivamente a un controllo formale dei documenti prodotti dal cessionario. Il cedente deve quindi prestare la necessaria diligenza e può rispondere dell'illecito qualora abbia contribuito, anche colposamente, alla violazione. Il principio è conforme a Cass. n. 31116/2017.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'IVA e la responsabilità del cedente in relazione all'illecito commesso dal cessionario qualificato come esportatore abituale. Il punto centrale è stabilire se il cedente possa essere ritenuto compartecipe, anche per colpa, dell'illecito del cessionario oppure se sia tenuto soltanto a un controllo formale della documentazione presentata, come la dichiarazione d'intento.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA degli acquisti effettuati dall'esportatore abituale

    Il cedente non può limitarsi automaticamente a un controllo meramente formale della documentazione del cessionario, ma deve verificare, secondo l'ordinaria diligenza, gli elementi che possano evidenziare l'irregolarità dell'operazione.

  • Cassazione, sentenza n. 31116/2017

    La giurisprudenza ammette la responsabilità o compartecipazione colposa del cedente nell'illecito del cessionario esportatore abituale quando il cedente abbia contribuito alla violazione o non abbia adottato le verifiche diligenti esigibili.

Massime di principio

  • Nelle operazioni IVA con esportatori abituali, il cedente non è necessariamente esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver ricevuto una dichiarazione d'intento formalmente corretta.
  • La responsabilità del cedente può sussistere quando, alla luce delle circostanze concrete, avrebbe potuto riconoscere l'irregolarità usando l'ordinaria diligenza professionale.
  • Il controllo richiesto non implica necessariamente un'indagine illimitata, ma impone verifiche sostanziali e coerenti con gli elementi disponibili e con eventuali anomalie dell'operazione.
  • Per ridurre il rischio fiscale, il cedente dovrebbe conservare la documentazione, verificare la validità e la coerenza della dichiarazione d'intento e documentare i controlli effettuati.

Testo integrale

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