Sentenza n. 1341/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia del Decreto Dirigenziale n° 11802 del 9 luglio 2021 con il quale la Regione Toscana rinnovava l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/2006 per l'esercizio dell'impianto di recupero Rifiuti speciali non pericolosi sito in Vallin Buio 1/A nel Comune di Livorno (Codice Aramis 11918), nella parte in cui non prevede nel novero dei rifiuti autorizzati all'ingresso nell’impianto di C.Li.R.I. S.r.l. quelli identificati con i codici CER 191209 e 191212.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006, nella parte in cui non autorizzava il recupero R5 dei rifiuti identificati dai codici CER 191209 e 191212
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di un impianto per il recupero meccanico di rifiuti inerti, impugnava il decreto regionale di rinnovo dell'autorizzazione, limitatamente all'esclusione dei rifiuti CER 191209 e 191212 dalle tipologie ammesse all'operazione R5 finalizzata alla produzione di end of waste. La Conferenza di servizi aveva ritenuto non sufficientemente documentati i flussi di provenienza, le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dei rifiuti e la loro compatibilità con il trattamento meccanico e con i prodotti finali. Per il CER 191209 era stata rilevata, in particolare, la non piena corrispondenza tra la classificazione del rifiuto e la provenienza dichiarata da attività di soil washing; per il CER 191212 era stata evidenziata l'eterogeneità dei flussi indicati dalla società. La ricorrente sosteneva che avrebbero dovuto applicarsi direttamente i criteri tecnici del D.M. 5 febbraio 1998, anziché le Linee guida SNPA, e che i rifiuti rispettassero comunque le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto. Deduceva inoltre disparità di trattamento rispetto all'autorizzazione rilasciata a un altro impianto. Nel ricorso era stata prestata acquiescenza all'esclusione dei CER 101201 e 161106.
La decisione
Il TAR respinge integralmente il ricorso. Quanto all'applicazione del D.M. 5 febbraio 1998, osserva che tale decreto, insieme ai decreti ministeriali nn. 161/2002 e 269/2005, continua a trovare applicazione diretta nell'ambito delle procedure semplificate ex artt. 214 e ss. del d.lgs. 152/2006, mentre la società aveva richiesto un'autorizzazione ordinaria ex art. 208. In assenza di criteri europei o ministeriali specifici, trovava quindi applicazione il comma 3 dell'art. 184-ter, con individuazione caso per caso dei criteri dettagliati da parte dell'amministrazione procedente, previo parere dell'autorità ambientale competente. La Regione aveva legittimamente recepito, tramite la propria Linea guida n. 1, le indicazioni istruttorie delle Linee guida SNPA, che consentono di utilizzare il D.M. 5 febbraio 1998 come riferimento tecnico anche nelle autorizzazioni caso per caso, ma non quando i relativi codici e criteri non siano applicabili alla specifica fattispecie. Il TAR ritiene corretto il giudizio amministrativo secondo cui, per il CER 191209, non erano adeguatamente dimostrate le caratteristiche del rifiuto in ingresso, la compatibilità tra provenienza e codice CER e l'idoneità del solo trattamento meccanico; per il CER 191212, la pluralità e diversità dei flussi non consentiva di verificare preventivamente le caratteristiche chimico-fisiche e gli impatti ambientali. La documentazione prodotta non dimostrava quindi il rispetto delle condizioni dell'art. 184-ter, comma 1, in particolare della destinazione a scopi specifici e dell'assenza di impatti complessivi negativi, né dei criteri dettagliati relativi ai materiali in entrata ammissibili. È respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché tale vizio richiede l'identità assoluta delle situazioni comparate, che la ricorrente non aveva provato; la Regione aveva inoltre evidenziato differenze concrete nei rifiuti e nei trattamenti dell'impianto assunto come termine di paragone. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
Disciplina l'autorizzazione unica ordinaria per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, richiesta dalla società ricorrente.
art. 184-ter d.lgs. 152/2006
Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana
In assenza di criteri specifici europei o ministeriali, il comma 3 consente di definire caso per caso, nell'ambito delle autorizzazioni previste dagli artt. 208, 209 e 211, criteri dettagliati sui rifiuti in ingresso, sui trattamenti, sulla qualità dei prodotti e sui sistemi di controllo; la cessazione della qualifica di rifiuto richiede la dimostrazione di tutte le condizioni previste.
artt. 214 ss. d.lgs. 152/2006
Individuano il regime delle procedure semplificate di recupero, nell'ambito del quale continuano ad applicarsi direttamente i decreti ministeriali richiamati dall'art. 184-ter, comma 3.
D.M. 5 febbraio 1998
Si applica direttamente alle procedure semplificate; nelle autorizzazioni ordinarie caso per caso può essere utilizzato solo come riferimento tecnico, ove compatibile con la specifica tipologia di rifiuto e con l'operazione richiesta.
D.M. 12 giugno 2002, n. 161
È richiamato dall'art. 184-ter, comma 3, per le procedure semplificate e può costituire riferimento tecnico nelle valutazioni caso per caso secondo le Linee guida SNPA.
D.M. 17 novembre 2005, n. 269
È richiamato dall'art. 184-ter, comma 3, per le procedure semplificate e può costituire riferimento tecnico nelle valutazioni caso per caso secondo le Linee guida SNPA.
Delibera SNPA n. 62 del 6 febbraio 2020
Approva le Linee guida SNPA utilizzate come supporto tecnico per l'istruttoria delle autorizzazioni caso per caso alla produzione di end of waste.
Massime di principio
- Nelle autorizzazioni ordinarie ex art. 208 d.lgs. 152/2006, quando manchino criteri europei o ministeriali specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, l'amministrazione procedente deve definire criteri dettagliati caso per caso, verificando i materiali in ingresso, i processi di trattamento, la qualità dei prodotti ottenuti e i sistemi di controllo, nel rispetto delle condizioni dell'art. 184-ter, comma 1.
- Il D.M. 5 febbraio 1998 e gli altri decreti ministeriali richiamati dall'art. 184-ter, comma 3, si applicano direttamente alle procedure semplificate di recupero; nelle procedure ordinarie possono essere utilizzati soltanto come riferimento tecnico, se compatibili con la tipologia di rifiuto e con l'operazione di recupero richiesta.
- La produzione di end of waste non può essere autorizzata quando il richiedente non documenti in modo sufficientemente preciso la provenienza dei rifiuti, le loro caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche e la compatibilità con il trattamento previsto e con le caratteristiche del prodotto finale.
- L'eterogeneità dei flussi riconducibili a un medesimo codice CER può impedire la verifica dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in ingresso e dell'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, rendendo legittimo il diniego dell'operazione di recupero finalizzata all'end of waste.
- La disparità di trattamento quale figura sintomatica dell'eccesso di potere è configurabile solo in presenza di identità assoluta delle situazioni comparate; tale identità deve essere rigorosamente provata dall'interessato, con riguardo almeno ai rifiuti trattati, ai processi applicati e alle condizioni dei prodotti finali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →