Cassazione Penale, Ordinanza n. 02114/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 73 del 2025 avesse privato di fondamento sia la doglianza sul rinvio dell'udienza sia il motivo di merito relativo al consenso dell'interessato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore del ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva rigettato l'opposizione contro il provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza di Cuneo. Il ricorso si fondava, in primo luogo, sul mancato accoglimento di un'istanza di rinvio dell'udienza in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione di legittimità dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata da altro tribunale di sorveglianza. Nel merito, si deduceva che l'espulsione fosse stata disposta senza richiedere il consenso dell'interessato e quindi in violazione della disciplina applicabile. La Corte di cassazione rileva però che la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 2025 ha escluso la fondatezza della questione, chiarendo che la norma non introduce un automatismo espulsivo e che il magistrato di sorveglianza può disporre l'espulsione nei casi previsti anche in assenza del consenso dell'interessato.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
La disposizione è stata letta nel senso che attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di disporre l'espulsione dello straniero detenuto che si trovi nelle condizioni previste, senza che ciò configuri un automatismo espulsivo e senza che sia necessario il consenso dell'interessato.
Corte costituzionale n. 73 del 2025
La decisione è richiamata come sopravvenuta e risolutiva della questione di legittimità costituzionale, avendo dichiarato non fondata la questione sull'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Massime di principio
- Quando una questione di legittimità costituzionale pendente viene definita prima della decisione del ricorso, la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale può rendere infondata la doglianza che su quella questione si fondava.
- L'espulsione dello straniero detenuto prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 non opera come conseguenza automatica della mera sussistenza dei presupposti, ma resta rimessa alla valutazione del magistrato di sorveglianza.
- Ai fini dell'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, il consenso dell'interessato non costituisce un requisito indefettibile per l'adozione del provvedimento, secondo l'interpretazione confermata dalla Corte costituzionale.
- Quando il ricorso è fondato su motivi privi di attualità o superati da una pronuncia successiva decisiva, il ricorso può essere dichiarato inammissibile con applicazione delle conseguenze economiche previste.
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