Cassazione Penale, Sentenza n. 5006/2025 del 07/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per lesioni colpose (art. 590 cod. pen.) a seguito di sinistro stradale. Tre principali censure: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti (presunta violazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. e del principio nemo tenetur), con incidenza sul convincimento del giudice di pace; (2) errata valutazione del compendio probatorio e della dinamica dell'incidente: il ricorrente sostiene che il trattore aveva già completato la svolta e che l'urto fu causato dalla motocicletta in velocità, con insufficiente riscontro probatorio delle dichiarazioni della persona offesa e del testimone Di Carlo; (3) asserita sproporzione della pena e mancata applicazione di attenuanti/pena prossima al minimo edittale (richiesta di pena uguale o prossima al minimo ex art. 133 cod. pen. e ricorso all'art. 52 d.lgs. 274/2000 per circostanze della guida).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico: anche escludendo le dichiarazioni immediate dell'imputato (inutilizzabili ex art. 63 cod. proc. pen.), il Tribunale aveva fondato la decisione su altre risultanze (dichiarazioni della persona offesa e del teste Di Carlo) sufficienti a mantenere il convincimento, quindi l'eliminazione dell'elemento contestato sarebbe ininfluente sulla decisione (prova di resistenza). Il secondo motivo è stato respinto come sindacato di merito non consentito in Cassazione: la ricostruzione della dinamica del sinistro spetta ai giudici di merito e non è viziata da macroscopica illogicità; l'eventuale velocità del motociclista non interrompe il nesso causale né elimina la responsabilità del conducente del trattore che avrebbe invaso la corsia opposta senza dare precedenza. Il terzo motivo è infondato: la pena (multa inferiore alla media edittale) è stata adeguatamente motivata con riferimento alla gravità della colpa e alle conseguenze per la vittima; la determinazione della sanzione è insindacabile in sede di legittimità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in solido con UNIPOLSAI Assicurazioni (responsabile civile), alla rifusione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 63 cod. proc. pen.
Stabilisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in assenza delle garanzie difensive nell'immediatezza del fatto; la Corte ha osservato che, pur ammettendo l'inutilizzabilità, va dimostrato l'effetto che la loro espunzione avrebbe sul convincimento (prova di resistenza)
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura relativa alla acquisizione delle dichiarazioni; la Corte non ha ritenuto che il riferimento a tale norma, da solo, fosse idoneo a modificare il giudizio di merito quando altre prove restano determinanti
art. 590 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di lesioni personali colpose: la condanna è stata confermata avendo il giudice di merito ritenuto provata la colpa del conducente del trattore nel causare il sinistro
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ritenuto che la valutazione della credibilità e dell'attendibilità ricada nel giudice di merito
art. 530 cod. proc. pen.
Citando la normativa sulle impugnazioni e nullità; la Corte ha considerato le questioni processuali sollevate ma le ha giudicate o aspecifiche o non idonee a mutare il decisum
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il richiamo al criterio di adeguatezza sia sufficiente quando il giudice infligge pena al di sotto della media edittale, purché risulti motivazione
art. 52 d.lgs. 274/2000
Richiamato nella censura sulla determinazione della pena e circostanze connesse alla guida; la Corte non ha ritenuto la richiesta risolutiva per ridurre ulteriormente la pena
art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e legge 20/02/2006 n. 46
Richiamati nella parte istruttoria sulla portata del sindacato della Cassazione sulla motivazione: la Corte ribadisce i limiti del controllo di legittimità rispetto alla valutazione di merito
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall'imputato privatamente o nell'immediatezza senza garanzie difensive sono inutilizzabili, ma il ricorso per cassazione che ne deduca l'illegittimità è inammissibile se non illustra l'incidenza che l'eliminazione avrebbe sul complessivo convincimento (principio della "prova di resistenza").
- La ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale e la valutazione della credibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per macroscopici vizi logici o carenze motivazionali non colmabili.
- La eccessiva velocità del danneggiato non è automaticamente fattore interruttivo del nesso causale e non esclude la responsabilità del conducente che abbia violato regole di precedenza o invaso la corsia opposta, salvo prova di fattori anomali, eccezionali ed imprevedibili.
- La determinazione di una pena sotto la media edittale non richiede una motivazione particolarmente dettagliata: è sufficiente il richiamo ai criteri di adeguatezza e agli elementi dell'art. 133 cod. pen., purché risultino esplicitati i principali riferimenti valutativi.
- In giudizio, la parte che impugna deve non solo proporre un'interpretazione alternativa dei fatti, ma dimostrare che la motivazione di merito è illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente per ottenere la riforma in sede di legittimità.
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