Ordinanza n. 400/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del decreto del Capo della Polizia, n. -OMISSIS- del 13.03.2026, notificato il 30.03.2026, con il quale è stata inflitta alla ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di mesi sei; - della delibera del Consiglio provinciale di disciplina istituito presso la Questura di -OMISSIS- -OMISSIS-, recante la proposta della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per mesi sei per aver assunto un comportamento, fuori dal servizio, non conforme al decoro delle funzioni appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; - del provvedimento del Questore di -OMISSIS- del 18.04.2024, di avvio dell’inchiesta disciplinare e di nomina del funzionario istruttore; - della nota di contestazione addebiti del 24.04.2024, notificata il 27.04.2024; - del decreto del Questore di -OMISSIS- del 10.10.2024, di proroga delle indagini del funzionario istruttore; - della relazione conclusiva del funzionario istruttore del 27.10.2024, indirizzata al Questore di -OMISSIS-, relativa al procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente di cui alla seconda lettera di contestazione degli addebiti del 4.09.2024; - di tutti gli atti e dell’intero procedimento disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente, come rinnovato a seguito al decreto del Capo della Polizia del 2.08.2024, ivi compresi i verbali del Consiglio provinciale di disciplina di cui alle riunioni del 14.11.2024 e del 28.11.2024; - per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, unitamente agli atti del procedimento disciplinare presupposto e connesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia che le ha inflitto la sospensione dal servizio per sei mesi, nonché la proposta del Consiglio provinciale di disciplina, gli atti di avvio e di istruzione del procedimento, le contestazioni degli addebiti, la proroga delle indagini, la relazione conclusiva e gli ulteriori atti del procedimento disciplinare, rinnovato a seguito di un precedente decreto del Capo della Polizia. La sanzione riguardava un comportamento tenuto fuori dal servizio, ritenuto non conforme al decoro delle funzioni appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a decidere la domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Rilevato che, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, non risultavano integrati i presupposti per la sospensione, il Collegio ha ritenuto generico e ipotetico il pericolo di danno prospettato dalla ricorrente con riferimento ai pregiudizi alla carriera e alla reputazione professionale. Inoltre, alla data della camera di consiglio, la sospensione disciplinare risultava ormai pressoché integralmente scontata, circostanza incompatibile con una concreta utilità della misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non definisce il merito del ricorso né contiene una decisione definitiva sulla legittimità della sanzione disciplinare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il pericolo di danno è stato ritenuto generico e ipotetico e la misura non più concretamente utile perché la sanzione era pressoché integralmente scontata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pericolo di danno deve essere allegato e dimostrato in termini concreti e specifici; deduzioni generiche e ipotetiche su pregiudizi alla carriera o alla reputazione professionale non sono sufficienti a integrare il periculum in mora.
- La tutela cautelare non può essere concessa quando, al momento della decisione, l’effetto sfavorevole del provvedimento impugnato risulti pressoché integralmente esaurito, perché viene meno o si riduce in modo decisivo l’utilità concreta della misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1419/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1420/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 276/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 277/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 278/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 26 giu 2026Ordinanza n. 1464/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →