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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16878/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva riconosciuto a favore di Paolo Cocco una riparazione parziale per ingiusta detenzione (euro 300.000). Il motivo principale del ricorso per cassazione era la presunta manifesta illogicita' della motivazione della Corte territoriale: il Procuratore sosteneva che i giudici non avessero debitamente considerato alcune espressioni tratte dalla conversazione intercettata del 5/06/2015, in cui Cocco manifestava timore di essere coinvolto nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Chiarello. Secondo il ricorrente quella manifestazione di timore, e la mancata spiegazione fornita da Cocco, avrebbero dovuto essere valutate come comportamento gravemente colposo ostativo al diritto alla riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso costituisse una rinnovata rivalutazione dei fatti, non consentita con il vizio di manifesta illogicita' salvo macroscopica evidenza. La Corte ha confermato che la Corte territoriale aveva processualmente accertato: l'indicazione del Cocco da parte del collaboratore Chiarello; l'esistenza dell'intercettazione del 5/06/2015; la correzione della trascrizione della frase pronunciata da Cocco e la valutazione difensiva (esercizio della facolta' di non rispondere) volta a chiarire il contenuto della conversazione; l'inattendibilita' delle dichiarazioni di Chiarello accertata nella sentenza di assoluzione. La Cassazione ha poi richiamato il principio secondo cui il giudice della riparazione deve confrontarsi con l'esito assolutorio e non puo' discostarsene senza valide ragioni. Infine ha ricordato la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021) che esclude rilevanza, ai fini riparativi, dell'esercizio della facolta' di non rispondere.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.188/2021

    L'esercizio da parte dell'imputato della facolta' di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo

    La Corte ha richiamato la modifica legislativa per affermare che la scelta difensiva di non rispondere non puo' essere utilizzata per negare o ridurre il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

  • art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen.

    Si tratta della facolta' dell'imputato di non rispondere; la Corte ha ribadito che tale esercizio non incide sul diritto alla riparazione in base alla recente modifica normativa.

  • Giurisprudenza di legittimita' (Sez. U, n. 47289/2003 e Sez. U, n.24/1999)

    La Corte ha richiamato i principi secondo cui il vizio di manifesta illogicita' deve essere di macroscopica evidenza per essere sindacato in cassazione: non sono ammissibili rilievi che nella sostanza chiedano una riconsiderazione dei fatti gia' valutati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In un giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il diritto alla riparazione puo' essere escluso solo se risulta che l'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave alla adozione della misura cautelare; mere espressioni di timore in una conversazione privata non provano di per se' colpa grave.
  • Il giudice della riparazione deve confrontarsi con l'esito dell'accertamento penale (sentenza di assoluzione) e con le ragioni che lo hanno determinato; non puo' ignorare le correzioni fattuali accertate nel giudizio di cognizione.
  • In cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice di merito e' limitato: il ricorso per manifesta illogicita' richiede evidenze macroscopiche; non e' ammesso come mezzo per rimettere in discussione la valutazione probatoria normale del merito.
  • L'esercizio della facolta' di non rispondere (art. 64 c.3 lett. b c.p.p.) non puo' essere penalizzato nella valutazione della riparazione per ingiusta detenzione, in base alla modifica introdotta dal d.lgs. n.188/2021.
  • La correttezza della trascrizione e l'interpretazione delle intercettazioni sono elementi di fatto decisivi: se il giudice di cognizione ha accertato un diverso contenuto della conversazione, il giudice della riparazione deve tenerne conto e non puo' attribuirvi una portata differente senza motivazione solida.
  • Per il resistente (l'istante che chiede riparazione) e per la difesa e' utile documentare e spiegare tempestivamente il contenuto di conversazioni ambigue e fornire elementi che smentiscano la ricostruzione accusatoria, poiche' il contesto probatorio complessivo puo' determinare l'ammissibilita' della riparazione.

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