Cassazione Penale, Sentenza n. 40436/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del "distacco" dell'imputato dalla condotta criminosa per effetto della richiesta di messa alla prova e della confessione, e che era illogico mantenere la misura cautelare mentre si riteneva ammissibile la sospensione del procedimento con messa alla prova e si attendeva il programma dell'UEPE.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che la mera ammissibilità della messa alla prova e i rinvii disposti per consentire all'UEPE di predisporre il programma non determinano l'automatica cessazione della misura cautelare fondata sul pericolo di reiterazione. La sospensione del procedimento con messa alla prova è compatibile con l'esclusione della misura cautelare solo se la messa alla prova sia effettivamente disposta e sussista la prognosi certa di non reiterazione; nel caso di specie non era ancora avvenuta l'approvazione del programma né l'effettivo rispetto delle prescrizioni. Conseguentemente il rigetto dell'appello è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 464‑quater c.p.p.
"la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati"
La norma richiede una prognosi di non reiterazione quale presupposto della sospensione con messa alla prova; tale prognosi è incompatibile con l'esecuzione di una misura cautelare fondata sul pericolo di recidiva, ma solo dopo che la messa alla prova sia effettivamente disposta e il programma approvato.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che individua il pericolo di reiterazione come una delle finalità che giustificano l'applicazione di misure cautelari; la Corte ha richiamato la necessità di valutare tale periculum libertatis concretamente e non sulla base di eventi incerti.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la valutazione della prognosi di non reiterazione e per l'idoneità del programma di trattamento ai fini della messa alla prova.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni
Norme regolanti la procedura scritta per il trattamento del ricorso; il procedimento è stato trattato con procedura scritta ai sensi della disciplina emergenziale richiamata.
Massime di principio
- La mera ammissibilità della messa alla prova o il rinvio per predisporre il programma non equivalgono alla sospensione effettiva del procedimento: fino all'approvazione del programma e all'effettivo rispetto delle prescrizioni, non si può ritenere superata la misura cautelare basata sul pericolo di recidiva.
- La sospensione con messa alla prova è compatibile con l'esclusione di misure cautelari fondate sulla recidiva solo quando sussiste una prognosi attendibile e preventiva di non reiterazione valutata dal giudice ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il giudice delle esigenze cautelari non può fondare la sua decisione su eventi incerti o meramente eventuali (es. approvazione futura del programma, rispetto futuro delle prescrizioni); tali elementi possono essere valorizzati solo quando si siano concretamente realizzati.
- La difesa, per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare in presenza di richiesta di messa alla prova, deve far emergere elementi concreti e attuali che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione, non solo prospettive future.
- In sede di impugnazione, il rigore probatorio e argomentativo richiesto al difensore rimane elevato: l'assenza di una motivazione adeguata o il richiamo a possibilità future non consolidate difficilmente superano il vaglio di legittimità.
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