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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40436/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del "distacco" dell'imputato dalla condotta criminosa per effetto della richiesta di messa alla prova e della confessione, e che era illogico mantenere la misura cautelare mentre si riteneva ammissibile la sospensione del procedimento con messa alla prova e si attendeva il programma dell'UEPE.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che la mera ammissibilità della messa alla prova e i rinvii disposti per consentire all'UEPE di predisporre il programma non determinano l'automatica cessazione della misura cautelare fondata sul pericolo di reiterazione. La sospensione del procedimento con messa alla prova è compatibile con l'esclusione della misura cautelare solo se la messa alla prova sia effettivamente disposta e sussista la prognosi certa di non reiterazione; nel caso di specie non era ancora avvenuta l'approvazione del programma né l'effettivo rispetto delle prescrizioni. Conseguentemente il rigetto dell'appello è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 464‑quater c.p.p.

    "la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati"

    La norma richiede una prognosi di non reiterazione quale presupposto della sospensione con messa alla prova; tale prognosi è incompatibile con l'esecuzione di una misura cautelare fondata sul pericolo di recidiva, ma solo dopo che la messa alla prova sia effettivamente disposta e il programma approvato.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che individua il pericolo di reiterazione come una delle finalità che giustificano l'applicazione di misure cautelari; la Corte ha richiamato la necessità di valutare tale periculum libertatis concretamente e non sulla base di eventi incerti.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione della prognosi di non reiterazione e per l'idoneità del programma di trattamento ai fini della messa alla prova.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni

    Norme regolanti la procedura scritta per il trattamento del ricorso; il procedimento è stato trattato con procedura scritta ai sensi della disciplina emergenziale richiamata.

Massime di principio

  • La mera ammissibilità della messa alla prova o il rinvio per predisporre il programma non equivalgono alla sospensione effettiva del procedimento: fino all'approvazione del programma e all'effettivo rispetto delle prescrizioni, non si può ritenere superata la misura cautelare basata sul pericolo di recidiva.
  • La sospensione con messa alla prova è compatibile con l'esclusione di misure cautelari fondate sulla recidiva solo quando sussiste una prognosi attendibile e preventiva di non reiterazione valutata dal giudice ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Il giudice delle esigenze cautelari non può fondare la sua decisione su eventi incerti o meramente eventuali (es. approvazione futura del programma, rispetto futuro delle prescrizioni); tali elementi possono essere valorizzati solo quando si siano concretamente realizzati.
  • La difesa, per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare in presenza di richiesta di messa alla prova, deve far emergere elementi concreti e attuali che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione, non solo prospettive future.
  • In sede di impugnazione, il rigore probatorio e argomentativo richiesto al difensore rimane elevato: l'assenza di una motivazione adeguata o il richiamo a possibilità future non consolidate difficilmente superano il vaglio di legittimità.

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